Abusi e Molestie sessuali in Famiglia e sul Lavoro
Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento in attività sessuali (sia fisici che psicologici), di una persona non in grado di scegliere perché sottoposta a costrizione o perché non consapevole delle proprie azioni. In Italia:
“Chiunque con la violenza o la minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.” (Legge n°66 del 15 febbraio 1996, art. 609bis).
Le leggi legali sulla violenza mirano a proteggere i bambini e gli adolescenti dallo sfruttamento. In Italia:
“La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti e di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.” (Legge n°66 del 15 febbraio 1996, art. 609ter)
L’abuso sessuale in ambito familiare viene applicato alla forma della violenza domestica, dove l'abuso è compiuto da uno sposo su un altro. L’abuso coinvolge il sesso forzato ma anche umiliazioni e degrado personale. Ricerche a livello clinico inducono a pensare che un abuso sessuale che avviene tra le mura domestiche produca danni più gravi a livello psicologico rispetto ad una violenza esterna.
In Italia la legge n° 154 del 5 aprile 2001 introdusse misure contro la violenza nelle relazioni familiari che si verifichino tra coniugi o tra componenti qualsiasi di uno stesso nucleo familiare.
Anche gli studenti e i lavoratori possono essere vittime di attenzioni sessuali indesiderate da parte di insegnanti e datori di lavoro. Poiché in tutti i livelli scolastici e lavorativi hanno un diverso grado di autorità, le attenzioni sessuali vengono classificate come abuso di potere e possono provocare conseguenze a livello penale.
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