Regioni a Statuto Speciale: un'autonomia sempre più malvista
Le Regioni a statuto speciale vedono il proprio fondamento nei rispettivi statuti mentre quelle a statuto ordinario fanno riferimento dall’articolo 117 della Costituzione.
A questo scopo esistono tre tipi di Potestà e di autonomia legislativa per le Regioni a statuto speciale:
· Potestà legislativa primaria: spetta alle Regioni a Statuto Speciale. Nelle materie deliberate dagli statuti speciali la legge regionale è la fonte normativa preminente. Gli Statuti Speciali non pongono limiti ma nominano il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
· Potestà legislativa concorrente: la normativa nelle materie indicate dall’art.117 deriva dal concorso di una legislazione per principi che spetta allo Stato e di una legislazione spettante alle Regioni a statuto specialei. La legislazione regionale non va sottoposta alla preventiva emanazione di leggi quadro.
· Potestà legislativa integrativa – attuativa: c’è un limite che si identifica con tutta la legislazione statale, di principio e di dettaglio. L’art 117 prevede che le leggi della Repubblica possono demandare alle Regioni a statuto speciale il potere di emanare norme per la loro attuazione. Lo Stato può valersi delle leggi regionali in vista di una legislazione integrativa simile a quella di tipo 2.
La legge 59 del ’97 ha poi allargato i poteri legislativi delle Regioni a statuto speciale dando ancora più peso all'autonomia legislativa. Questi provvedimenti hanno affidato alle regioni molte funzioni in materie non previste dall’art. 117 decidendo però che spetta alle regioni il potere di diffondere norme attuative ai sensi dell’art 117, comma secondo della costituzione.
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