Autotrasportatori: fino a 100mila euro di agevolazioni
Benefici variabili dal 35% al 70 per cento. Sono queste le misure del credito d'imposta spettante agli autotrasportatori, previsto dalla manovra d'estate e disciplinato da un provvedimento dell'8 ottobre 2008, firmato dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, sulla «determinazione della misura del credito d'imposta di cui all'articolo 83-bis, comma 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»
Agli autotrasportatori spetta il 35% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il 2008 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e il 70% per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere fruito nei limiti del "de minimis" consentito dalla Ue per il settore del trasporto su strada.
La manovra d'estate prevede che nel limite di spesa di 40 milioni, è riconosciuto alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci un credito d'imposta corrispondente a una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Ed è quello che ha infatti previsto il provvedimento dell'8 ottobre 2008, fissando la misura del 35% per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e del doppio, cioè del 70%, per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.
Il credito d'imposta spetta nel rispetto del regolamento (Ce) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e del limite complessivo di 100mila euro, per il settore del trasporto su strada, previsto per gli aiuti di importanza minore a favore della medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito si deve indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato.
Nelle "motivazioni" al provvedimento dell'8 ottobre 2008, si avverte che, con nota del 19 settembre 2008, protocollo 0074036, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che le agevolazioni fiscali e contributive accordate al settore, rappresentando aiuti di Stato di tipo selettivo, non appaiono compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Pertanto, nell'adozione dei relativi provvedimenti, si deve tenere conto che le agevolazioni complessivamente fruite da ciascuna impresa non potranno superare la soglia fissata dal regolamento "de minimis". Con nota dell'8 ottobre 2008, protocollo 0080177, lo stesso ministero ha comunicato che la dichiarazione delle imprese relativa al rispetto di questa soglia può essere resa anche in sede di dichiarazione dei redditi, considerato che nella stessa sede si concluderà l'iter procedurale per la concessione del beneficio fiscale.
fonte: sole24ore
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