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Calcolo dell'IRPEF

L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta di un'imposta italiana diretta, personale, progressiva, generale.
È stata istituita con la riforma del sistema tributario del 1974 e fornisce circa un terzo del gettito fiscale per lo Stato italiano. Col D.P.R. n. 917/1986 si è racchiusa la disciplina IRPEF in un unico testo che ha sostituito i Decreti presidenziali nn. 597, 598 e 599 del 1973.
Presupposto e caratteristiche dell'imposta
Il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle seguenti categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi. È un'imposta progressiva, ossia il prelievo cresce in modo più che proporzionale rispetto al reddito, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero.
Soggetti passivi
I soggetti passivi dell'IRPEF (art. 2, D.P.R. 917/1986) sono:
Le persone residenti sul territorio italiano (per tutti i cespiti posseduti ed i redditi prodotti in patria o all'estero).
Le persone non residenti sul territorio italiano (per i soli redditi prodotti nel territorio italiano).
I soggetti passivi impropri, ossia le società di persone e, con innovazione recente, le società di capitali i cui soci - ricorrendone le condizioni - hanno adottato la cosiddetta "tassazione per trasparenza", in tutto simile a quella delle società di persone. In questo caso è la società che deve consegnare la dichiarazione dei redditi, ma sono tenuti a pagare l'imposta i soci stessi e non la società, secondo la loro quota di partecipazione agli utili prodotti dalla società stessa.
A decorrere dal 1° gennaio 1999, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe dei residenti ed emigrati in Stati a regime fiscale privilegiato (c.d. paradisi fiscali) (Art. 10, L. 448/1998).
In particolare va provato che il soggetto emigrato:
risieda fiscalmente nel paese nella cui anagrafica risulta iscritto e non in Italia (es. contratto di erogazione di acqua, luce, gas, ecc. pagati nel Paese straniero);
vi svolga effettivamente la propria attività (es. contratto di lavoro);
abbia trasferito nel Paese a regime fiscale privilegiato anche i propri interessi familiari e sociali oltre a quelli economici (es. iscrizione nelle liste elettorali).
Soggetti residenti
È considerato residente il soggetto iscritto all'anagrafe italiana per la maggior parte dell'anno. Per "maggior parte dell'anno" si intende un periodo di almeno 183 giorni in un anno, anche se non continuativo (184 per anni bisestili). È altresì considerato residente chi ha per la maggior parte dell'anno in Italia il domicilio o la residenza, anche se non iscritto all'anagrafe. Va precisato (C.M. 201/1996) che nel computo dei 183 giorni, per i lavoratori dipendenti, vanno considerate le frazioni di giorno, giorni di festivi e non lavorativi in cui è stata svolta l'attività lavorativa, giorno di arrivo e partenza e i giorni di malattia. Il reddito prodotto in Italia da parte di soggetti non residenti non comporta l'esclusione dall'assoggettamento ad imposta. Il trasferimento all'estero di un soggetto che però mantiene l'abitazione in Italia, e quindi l'assenza più o meno lunga
Base imponibile
L'imposta si applica sul reddito complessivo dei soggetti passivi, formato, per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (Art. 10, D.P.R. 917/1986), nonché delle deduzioni spettanti (Artt. 11 e 12, D.P.R. 917/1986), e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato (Art. 3, c. 1, D.P.R. 917/1986). Sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata, tassativamente elencati dall'art. 17 (ex art. 16) del D.P.R. 917/1986, a meno che il contribuente non abbia optato per la tassazione ordinaria (Art. 3, c. 2, D.P.R. 917/1986).
Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (Art. 3, c. 2, lettera a), D.P.R. 917/1986);
gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli (Art. 3, c. 2, lettera b), D.P.R. 917/1986);
gli assegni familiari, l'assegno per il nucleo familiare e gli emolumenti per carichi di famiglia erogati nei casi consentiti dalla legge (Art. 3, c. 2, lettera d), D.P.R. 917/1986);
la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544 (Art. 3, c. 2, lettera d-bis), D.P.R. 917/1986).
Il reddito complessivo (Art. 8, D.P.R. 917/1986) deriva dalla somma dei singoli redditi che appartengono ad una delle seguenti categorie (Art. 6, D.P.R. 917/1986):
Redditi di lavoro dipendente (Artt. 49 - 52, D.P.R. 917/1986);
Redditi di lavoro autonomo (Artt. 53 - 54, D.P.R. 917/1986);
Redditi fondiari (Artt. 25 - 43., D.P.R. 917/1986);
Redditi di capitale (Artt. 44 - 48, D.P.R. 917/1986);
Redditi di impresa (Artt. 55 - 66, D.P.R. 917/1986);
Redditi diversi (Artt. 67 - 71, D.P.R. 917/1986).
Storia
Finanziaria 2005
Con la legge finanziaria del 2005 si predisponeva il fisco per il passaggio dall'IRPEF all'Imposta sul reddito (IRE). Tale trasformazione non ha mai avuto luogo in quanto non sono stati emanati i relativi decreti attuativi: la legge finanziaria del 2007 ha in seguito confermato l'IRPEF, sopprimendo la riforma che avrebbe dovuto portare all'IRE.
Con la finanziaria 2005 sono state abolite la maggior parte delle detrazioni d'imposta, sostituite da deduzioni dal reddito, e rimodulate le aliquote e gli scaglioni IRPEF.
Finanziaria 2003
scaglione (in €) aliquota
fino a 7.000 esenzione totale
da 7.001 a 15.000 23%
da 15.001 a 29.000 29%
da 29.001 a 32.600 31%
da 32.601 a 70.000 39%
da 70.001 45%
Finanziaria 2005
scaglione (in €) aliquota
fino a 26.000 23%
da 26.001 a 33.500 33%
da 33.501 a 100.000 39%
da 100.001 43%
È stata abolita la fascia di esenzione a 7.000 euro, ovvero un minimo di reddito al di sotto del quale l'IRPEF non si applica, ed è stata sostituita dalla cosiddetta "no tax area", una deduzione progressiva che di fatto è totale per i redditi fino a 7.500 euro, e che si annulla a 33.500 euro.
La fascia tra 15.000 e 26.000 euro ha visto una diminuzione dell'aliquota dal 29% al 23%, mentre da 26.000 a 29.000 un aumento dal 29% al 33% e da 29.000 a 32.600 un aumento dal 31% al 33%.
Una diminuzione di aliquota è risultata per la fascia da 32.600 a 33.500 euro, passata dal 39% al 33%.
La fascia da 70.000 a 100.000 vede una diminuzione dal 45% al 39%, mentre lo scaglione superiore a 100.000 euro registra una diminuzione dal 45% al 43%.
Finanziaria 2007
Con la finanziaria 2007 sono state reintrodotte le detrazioni d'imposta e rimodulate le aliquote e gli scaglioni IRPEF.
Finanziaria 2005
scaglione (in €) aliquota
fino a 26.000 23%
da 26.001 a 33.500 33%
da 33.501 a 100.000 39%
da 100.001 43%
Finanziaria 2007
scaglione (in €) aliquota
fino a 15.000 23%
da 15.001 a 28.000 27%
da 28.001 a 55.000 38%
da 55.001 a 75.000 41%
da 75.001 43%
La "no tax area" è stata sostituita dalle detrazioni per tipo di reddito, una forma di detrazione progressiva che si annulla a 55.000 euro, e che rende di fatto esenti i lavoratori dipendenti fino a 8.000 euro, i pensionati fino a 7.500 euro e gli altri redditi fino a 4.800 euro.
Per la fascia da 15.000 a 26.000 euro vi è stato un aumento dal 23% al 27% (+4%), mentre vi è stata una diminuzione dal 33% al 27% (-5%) per la fascia da 26.000 a 28.000 euro.
Fra 28.000 e 33.500 euro l'aliquota è aumentata dal 33% al 38% (+5%), per la parte compresa fra 33.500 e 55.000 euro l'aliquota è diminuita dal 39% al 38% (-1%), mentre da 55.000 a 75.000 è aumentata dal 39% al 41% (+2%).
Infine per la parte compresa fra 75.000 e 100.000 euro l'aliquota è aumentata dal 39% al 43%.
Esenzioni
L'IRPEF non è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da:
redditi di pensione fino a 7.500 euro (se goduti per l'intero anno);
redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro;
rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Calcolo dell'IRPEF netta
Reddito complessivo - Oneri deducibili e rendita abitazione principale = Reddito imponibile
Reddito imponibile X aliquote = IRPEF lorda
IRPEF lorda - detrazioni IRPEF = IRPEF netta ==FINANZIARIA 2008
nuove aliquote no tax area per lavoratori sotto gli 8000 €, per i pensionati sotto 7500 €, per i lavoratori autonomi sotto i 4800 €. 23% fino a 15000 € 27% da 15000 € a 28000 € 38% da 28000 € a 55000 € 41% da 55000 € a 75000 € 43% per importi superiori a 75000 €
Abolizione delle imposte dirette
Esiste una teoria economica sostenuta dal professor Giacinto Auriti la quale prevede l' abolizione delle imposte dirette progressive . Essa si basa sugli studi economici sviluppati dagli economisti Clifford Hugh Douglas e Silvio Gesell, ripresi e proposti dal poeta-economista Ezra Pound durante la Repubblica Sociale Italiana. Esso si basa sulla constatazione che se lo stato crea valore nominale (moneta) ciò provoca sì inflazione teorica, ma eliminando il prelievo fiscale questo surplus si annulla in quanto il mancato peso fiscale sugli scambi compensa la ipotetica e artificiale maggiorazione dei prezzi fino ad arrivare ad una stasi monetaria perpetua (variabile solo a causa di fluttuazioni del PIL). Secondo essi ciò renderebbe più equa la distribuzione delle ricchezze in quanto non esisterebbe più il concetto stesso di evasione fiscale e i costi pubblici sarebbero automaticamente ripartiti sulla base dei consumi personali. Ciò involontariamente realizzerebbe lo slogan marxista "da ognuno secondo le sue capacità, ad ognuno secondo i suoi bisogni". Inoltre verrebbe meno la necessità dell' apparato burocratico statale finalizzato alla riscossione e gestione delle tasse. Tale misura fu accolta con entusiasmo durante la "R.S.I." nell' ambito del rivoluzionamento dell' economia assieme a corporativismo e socializzazione, approvando la sua applicazione il 23 maggio 1943, ma non potendo mai effettivamente applicarlo a causa delle vicende della seconda guerra mondiale.




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