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Cancellazione ipoteca


La possibilità di effettuare la cancellazione dell'ipoteca è garantita dall'articolo 2878 del codice civile. I presupposti della cancellazione ipoteca sono innanzitutto l'estinzione del debito a cui è collegata l'ipoteca, e la rinuncia da parte del creditore (banca o istituto di credito) all'ipoteca; in caso di mutuo ipotecario, la cancellazione è determinata dal termine del mutuo.

Un ultimo fattore determinante la cancellazione dell'ipoteca è il decorso dei 20 anni previsti dal contratto di ipoteca stesso oppure la distruzione della proprietà ipoteca o il suo esproprio da parte del tribunale.

Cancellazione ipoteca volontaria

Grazie alla legge Bersani è possibile cancellare l'ipoteca in modalità automatica, senza intervento di notai. Quando viene estinto il mutuo, cioè, la banca stessa va ad effettuare la comunicazione della cancellazione ipoteca all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'estinzione. Questo va a determinare l'azzeramento di ogni ulteriore spesa bancaria da parte del cliente, dopo il pagamento di una somma pari a circa 500 euro.

Cancellazione ipoteca giudiziaria

Se l'ipoteca è definita in base alla disposizione di un giudice, la cancellazione della stessa deve per forza di cosa avvenire attraverso una procedura di tipo giudiziaria, attraverso il passaggio per il tribunale.

Ritardi

E' importante monitorare l'attività di cancellazione ipoteca, in quanto può subire notevoli ritardi prima che essa si realizzi in toto. Basta in parte controllare la situazione consultando il Registro delle Comunicazioni dell'Agenzia delle entrate.

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