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Caparra confirmatoria


Nei casi in cui avvengono delle compravendite immobiliari, al momento stesso della conclusione del contratto di vendita preliminare, viene versata la cosiddetta caparra confirmatoria, ovvero una somma di denaro versata al venditore come conferma dell'impegno assunto.

Secondo quanto previsto dal Codice Civile, art. 1385 comma 1, nel caso in cui la parte che ha versato la caparra confirmatoria adempie all'obbligo preso firmando il contratto, l'altra parte sarà obbligata a restituirla o scalarla dalla somma dovuta.

Nel caso in cui, invece, la parte che ha versato la caparra confirmatoria risulta inadempiente, la controparte potrà rescindere il contratto e trattenere la caparra.

Se invece a risultare inadempiente sarà la parte che ha ricevuto la caparra confirmatoria, questa dovrà restituire alla controparte il doppio di quanto aveva ricevuto, così come previsto dall'artico 1385 comma 2 del Codice Civile.

Valore

Di norma il valore della Caparra Confirmatoria non supera il valore del 20% del prezzo totale della compravendita immobiliare: il saldo verrà pagato al momento del rogito, quando verranno anche consegnate le chiavi dell'immobile.

Nel caso in cui si decida di versare una somma maggiore come caparra confirmatoria prima del pagamento del rogito, conviene comunque trascrivere il contratto preliminare ed eventualmente effettuare una fideiussione bancaria a garanzia dell'operazione. Infatti, in questo modo, la trascrizione del contratto preliminare permette di ottenere la restituzione della caparra confirmatoria qualora il contratto vero e proprio non dovesse andare a concludersi nei termini stabiliti in sede di accordo preliminare.

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