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Cassazione preme per il riconoscimento del cognome materno

L'attribuzione automatica del cognome paterno al figlio legittimo, che non può essere disapplicata neppure se entrambi i coniugi lo vogliono, non è più coerente con i principi dell'ordinamento nè con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna. La prima sezione civile della Corte di cassazione (ordinanza interlocutoria 23934/08, depositata il 22 settembre) ha rimesso di fatto alle Sezioni unite – quindi senza decidere nel merito – il ricorso di una coppia di genitori milanesi che da anni si batte per far registrare all'anagrafe i figli minorenni con il cognome della mamma, rettificando l'atto di nascita; aspirazione, questa, che è stata stroncata una prima volta dal tribunale di Milano nell'ottobre 2006, e dalla Corte d'appello cinque mesi dopo. I giudici lombardi avevano articolato la "resistenza" al cambiamento in quattro punti: la legge vigente (151/1975) non ha alterato la norma consuetudinaria sul patronimico; le modificazioni allo stato civile (Dpr 396/2000) pur trattando di cognome non hanno affrontato il caso dei genitori che vogliano eliminare quello del papà; il figlio può sempre scegliere il nome della mamma al compimento dei 18 anni; e quindi la materia non ha lacune legislative tali da far spazio all'intervento interpretativo della giurisprudenza. Inoltre, la sentenza 51/2006 della Corte costituzionale si era astenuta sul tema («inammissibilità») sostenendo che la soluzione richiesta, cioè la disapplicazione dell'automatismo per cui il figlio legittimo prende il cognome del padre, avrebbe comportato «un'operazione manipolativa esorbitante dai propri poteri». Principi assodati anche in Cassazione (sentenza 16093 del 2006), dove si ritiene che spetta, semmai, al legislatore ridisegnare la materia in senso «costituzionalmente orientato». Ma proprio i cambiamenti del quadro normativo internazionale e nazionale, qui per la verità ancora in fieri da 30 anni, secondo i giudici della prima sezione richiedono oggi un intervento autorevole, quantomeno per delimitare i poteri di intervento delle corti quando non per investire nuovamente la Consulta. Sullo sfondo, scrivono i giudici, non si può ignorare che la ratifica del Trattato di Lisbona comporterà l'applicazione diretta delle sue regole, tra cui la parificazione su tutta la linea tra uomo e donna anche all'interno del nucleo familiare.

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