Cedolare secca: effetti sul calcolo del reddito
Per quanto riguarda le imposte sulle locazioni, a partire dal 2011 è entrata in vigore la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, ovvero un'imposta in regime facoltativo che va ad applicarsi in alternativa al regime ordinario, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del dlgs 23/2011.
La cedolare secca è dunque un'imposta che va a sostituire l'IRPEF e le relative addizionali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo.
Inoltre, la cedolare secca, anche se lascia l'obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione, può sostituire l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione, e l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto.
Requisiti
Per poter esercitare l'opzione della cedolare secca, gli immobili devono soddisfare una serie di requisiti; pertanto possono essere dichiarate solo le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati), e le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto unità immobiliari abitative per le quali viene esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca e altri immobili per i quali non è esercitata l’opzione, l'imposta di registro sarà calcolata in questo modo:
Effetti sul calcolo del reddito
Con l'avvento della cedolare secca, il reddito ad essa assoggettato subirà diversi effetti: innanzitutto, è escluso dal reddito complessivo, ed inoltre su tale reddito e sulla cedolare secca stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni.
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