Come e quando avviene l’Arresto in flagranza
Lo stato di flagranza di reato è disciplinato dall'art. 382 del codice di procedura penale. Si verifica lo stato di flagranza quando:
- colui che compie il reato viene colto sul fatto dalla polizia giudiziaria oppure da chi ha subito il reato
- colui che è colto sul fatto viene inseguito dalla Polizia Giudiziaria
- la persona che viene trovata in possesso di cose o tracce dalle quali si presenti in maniera evidente che abbia commesso il reato poco prima
Specificare lo stato di flagranza ha molta importanza perchè dà la possibilità di avviare subito le procedure di limitazione della libertà personale di colui che ha commesso il reato. Si parla di flagranza differita per i reati commessi in ambito di manifestazioni sportive, quando non sia possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza. L'arresto in flagranza è dunque una misura precautelare. Presuppone un arresto a seguito di una fattispecie concreta di flagranza per la sua attuazione. Sottolineiamo che si divide in obbligatorio e facoltativo.
L'arresto obbligatorio in flagranza è disciplinato dall'art 380 c.p.p.:
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel Titolo I del Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 c.p.;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel Titolo VI del Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p.;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della L. 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale[119];
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale[120];
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall'art. 629 c.p.;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni [121];
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416 bis c.p.;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 c.p., se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dai comma l o dalle lett. a), b), c) d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela (340), l'arrestato è posto immediatamente in libertà (389).
Anche i privati hanno la possibilità di procedere all'arresto per questi reati purché siano perseguibili d'ufficio. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria possono procedere ad arresto facoltativo solo se
- la misura è giustificata dalla gravità del fatto
- se si procede per un delitto consumato per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni
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