Come fare ricorso ai Giudici di pace Il giudice di pace media dispute minori tra due o più parti. Nel nostro paese il termine Giudice di pace è stato adottato per indicare un magistrato onorario bandito dal Ministero della Giustizia e quindi non professionale. La figura del Giudice di Pace fu introdotta da Napoleone: era un giudice ad elezione diretta del popolo.
La legge istitutiva (legge 21 novembre 1991 n.374 e successive modifiche) stabilisce l'organico dei giudici di pace in 4690 unità, distribuite sul territorio nazionale in 845 sedi. Ricordiamo che la giustizia di pace è nominata nell'articolo 116 della Costituzione Italiana. I giudici di pace vengono eletti a seguito di concorso per titoli, tra i laureati in Giurisprudenza che abbiano raggiunto l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta.
La legge prevede che la nomina debba coinvolgere persone capaci di adempiere per indipendenza e prestigio acquisito le funzioni di magistrato onorario. Verranno nominati, fino a concorrenza del numero prefissato, coloro che avranno superato positivamente un periodo di tirocinio di tre mesi in materia civile e tre mesi in materia penale. Oltre ad una base fissa, il giudice di pace viene retribuito con un compenso che tiene conto delle udienze tenute e dei provvedimenti decisori emessi.
In sede giurisdizionale il giudice di pace decide, in materia civile, un'ampia gamma di controversie. Compete anche al giudice di pace la giurisdizione in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione. È competente:
· per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge
· per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case
· per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore
L'art. 82 c.p.c. stabilisce che davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio nelle cause il cui valore non eccede Euro 516,46 ovvero anche di valore superiore se autorizzati dal giudice di pace in base alla natura ed entità della causa. Altrimenti occorre l'assistenza di un difensore. Nelle opposizioni alle sanzioni amministrative la parte può sempre proporre ricorso e stare in giudizio personalmente cioè senza difensore.
Il Giudice di pace è competente a decidere sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa del Codice della strada. Il Giudice di pace è inoltre competente in materia di opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie, in base agli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, tranne quei casi riservati al Tribunale (ad es. in materia di ordinanze-ingiunzione poste dalla Direzione provinciale del lavoro).
È bene sottolineare che qualsiasi ricorso può essere presentato al Giudice di pace (è gratuito e si può presentare senza l'assistenza di un avvocato). Bisogna considerare che si va incontro ad una causa civile regolata dalle norme del codice di procedura civile. In caso di sconfitta se la controparte ha un legale a difesa si può essere condannati al pagamento anche delle spese legali e del procedimento.
Per la presentazione del ricorso occorre prendere contatto con la Cancelleria del luogo dove è stata commessa la violazione. Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento bisogna presentare il ricorso in carta semplice direttamente agli uffici della Cancelleria.
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