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Come funziona la Fideiussione bancaria?

Con la fideiussione un soggetto assicura un'obbligazione altrui, impegnandosi nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Questo tema è accolto dal codice civile italiano all'art. 1936, ai sensi del quale È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce (promessa unilaterale) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

È bene sottolineare che la fideiussione bancaria esisteva già in epoca romana (era un modello di garanzia riassumibile in una promessa contratta col modello della verborum obligatio che rendeva l'obbligazione solidale a prescindere tra il debitore ed il garante). Da segnalare che l'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio; esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita. La fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale (il fideiussore può presentare tutte le eccezioni che avrebbe potuto presentare il debitore.

Il creditore potrà chiedere l'adempimento al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il beneficio di escussione. Il fideiussore convenuto in giudizio per l'adempimento dal creditore può arrivare a non essere condannato, indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottomettere ad esecuzione. Nel caso in cui il debito fosse assicurato da più fideiussioni, i fideiussori hanno l’obbligo in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all'azione di regresso nei confronti degli altri. Il fideiussore che ha reso possibile l'obbligazione del debitore può agire o in via surrogatoria o esperendo l'azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.

Sottolineiamo infine che la fideiussione bancaria può essere solidale o con beneficio d'escussione. Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale mentre nel secondo caso è tenuto all'adempimento solo di ciò che residua dopo l'escussione del debitore garantito. Il creditore ha dunque l'onere di chiedere l'adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di questo può orientarsi verso il fideiussore. Altre fonti ritengono che alla scadenza il creditore goda di una libera electio per determinare verso quale obbligato operare.





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