Come istituire una società responsabilità limitata La società responsabilità limitata (S.r.l.) fa parte delle società di capitali, ciò significa che essa risponde alle obbligazioni che ha contratto solo attraverso il capitale sociale e non con il patrimonio personale dei soci. E’ l’articolo 2462 del Codice Civile che disciplina la società responsabilità limitata.
La società responsabilità limitata può essere costituita attraverso un contratto o un atto unilaterale. E’ necessario che venga redatto un atto costitutivo sotto forma di atto pubblico che deve contenere degli elementi fondamentali (es. denominazione, oggetto sociale) oltre allo statuto societario.
Per istituire una società responsabilità limitata è necessario che essa disponga di un capitale sociale di minimo 10.000 euro, come sancito dal II comma dell’articolo 2463.
L’atto costitutivo di una società responsabilità limitata deve includere:
• Generalità dei soci
• Denominazione sociale con indicazione forma sociale srl e sede/i
• Oggetto sociale (determinato, lecito e possibile)
• Capitale sottoscritto e capitale versato
• Conferimenti
• Quote di partecipazione
• Norme di funzionamento della società relative ad amministrazione e rappresentanza
• Nomina amministratori e controllo contabile
L’iter da seguire per la formazione dell'atto costitutivo comprende i seguenti step:
• Stipulare il contratto o l’atto unilaterale
• Controllo notarile
• Versamento del 25% (almeno) dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito
• Iscrizione entro 20 giorni al registro delle imprese a cura del notaio
Tutte le obbligazioni personali nate antecedentemente all'iscrizione al registro delle imprese, dovranno essere corrisposte illimitatamente dal soggetto che le ha stipulate.
La società responsabilità limitata può essere dichiarata nulla solo nei seguenti casi:
1. Mancata forma dell'atto pubblico
2. Oggetto sociale illecito
3. Mancanza di dati relativi alla denominazione, soci, conferimenti, capitale e oggetto sociale.
Come conseguenza della dichiarazione di nullità della società, si ha la liquidazione della società con garanzia degli atti compiuti e quindi dei diritti ed obblighi di soci e terzi. Inoltre, a tutela degli interessi dei terzi, i soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fin quando non siano stati soddisfatti i creditori sociali.
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