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Contratto di agenzia


Nel diritto privato della repubblica italiana, viene definita col termine agenzia un particolare meccanismo di contratto in cui due parti, dette rispettivamente agente e preponente si comportano come descritto a seguire.

Soggetti dell'agenzia

L'agenzia prevede che il soggetto detto agente assuma in maniera stabile l'incarico di promuovere a nome del soggetto preponente, la conclusione di contratti presso zone stabilite, in cambio di una retribuzione.

Tali operazioni sono previste dal codice civile, nello specifico l'articolo 1742.

Caratteristiche

Per ogni contratto di agenzia è necessaria la forma scritta, stipulata in modo che ogni parte abbia in possesso una copia dell'accordo.

La caratteristica principale dell'accordo di agenzia è il diritto di esclusiva, per cui l'agente non può svolgere attività in concorrenza con quella per cui ha stipulato il contratto. Di contro, il preponente non potrà servirsi in quella determinata area di altri agenti diversi per contratti relativi alla stessa area di affari.

L'agente non ha inoltre il potere di portare a conclusione eventuali contratti in rappresentanza del preponente, a meno che quest'ultimo non gli conceda detti poteri e la possibilità di riscossione crediti; tale diritto comunque non prevede la possibilità da parte dell'agente di intervenire sulle modalità di pagamento.

Al rappresentante dell'agenzia che conclude gli affari viene concessa di diritto una provvigione: questo sempre in caso che gli affari abbiano raggiunto la regolare esecuzione.

Modalità

Ogni rapporto di agenzia può essere di due tipi: determinato o indeterminato. Nel caso il rapporto venga sciolto, il preponente va a corrispondere all'agente una indennità; tale indennità non è dovuta in caso il rapporto sia terminato a causa di gravi inadempienze dell'agente, ovvero se il contratto di agenzia è stato recesso per giusta causa o l'agente ha trasferito presso terzi il rapporto di agenzia.



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