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Contratto di pegno


Secondo quanto riportato nel Codice Civile, agli artt. 2784-2807, si ha la costituzione del pegno quando viene effettuato un atto volontario attraverso il quale si va a garantire l'adempimento di una obbligazione.

Tale costituzione si va a concretizzare nel momento in cui si consegna un oggetto o una cosa data in pegno; può essere dato in pegno qualsiasi oggetto rientri nella categoria delle cose mobili, delle universalità dei mobili o di diritti di credito.

Il bene dato in pegno può appartenere o al debitore stesso oppure a un terzo soggetto, detto datore di pegno, che abbia dato il consenso a garantire il debito.

Caratteristiche

Attraverso la costituzione del pegno il creditore assume il diritto di possesso del bene ricevuto in custodia, con l'obbligo di non utilizzarla e di restituirla al momento del pagamento del credito.

Il pegno è dunque un diritto reale di garanzia su una cosa appartenente ad un altro; il creditore va comunque ad assumere un duplice diritto, ovvero:

il diritto di procedere all'esecuzione forzata del bene in pegno anche nei confronti di un terzo acquirente;

il diritto di avere soddisfazione sul prezzo che viene ricavato dalla vendita forzata del bene, ovvero il diritto di prelazione.

Valore pegno

In genere l'oggetto dato in pegno riceve un valore superiore a quello del credito che deve garantire, in modo che il creditore non possa prenderne profitto ai danni del debitore o di altri creditori.
Nel momento in cui il debitore riesce a pagare il capitale e gli interessi dovuti al creditore, quest'ultimo dovrà restituire l'oggetto dato in pegno; altrimenti il creditore, può vendere o far vendere il bene in pegno da un mediatore autorizzato, oppure far certificare da un giudice di essere diventato possessore del bene.

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