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Cosa dice la Convenzione Universale sul Diritto d’Autore (CUA)

La protezione delle opere artistiche e del loro valore è sempre stata un ambito giuridico molto rilevante e ricco di conflitti e contraddizioni. Per ovviare a tali problematiche, le nazioni hanno stabilito nel tempo diverse Convenzioni. La più importante è la Convenzione universale sul diritto d'autore.
La Convenzione universale sul diritto d'autore venne firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 da 32 Stati, tra cui l'Italia, dove è entrata in vigore a partire dal 26 gennaio 1957.
Precedentemente le opere letterarie e artistiche erano regolate dalla Convenzione di Berna del 1886, a cui però non avevano aderito gli Stati Uniti.
La Convenzione, la dichiarazione, la risoluzione ed i tre protocolli sono stati in seguito riveduti e firmati a Parigi il 24 luglio 1971 e hanno sostituito le disposizioni firmate a Ginevra.
L'obiettivo della Convenzione fu quello di creare una serie di regole,sottoscritte da tutti gli Stati contraenti, con l'obiettivo di creare un sistema di protezione delle opere letterarie, scientifiche ed artistiche di tutti i paesi, che avesse una valenza universale, per assicurare il rispetto della persona e per rendere più facile la divulgazione delle opere dell’ingegno.
La Convenzione non sostituiva ma si affiancava ai sistemi già in vigore.
Gli Stati membri hanno deciso quanto indicato nei seguenti articoli:
Art. 1. Ogni Stato aderente si deve impegnare nell’assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti d’autore e di ogni altro titolare dei diritti sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche.
Art. 2. I comma 1 e 2 dell’articolo 2 stabiliscono che ogni Stato contraente deve concedere alle opere pubblicate dei cittadini di ciascuno degli altri Stati aderenti la medesima protezione che accorda alle opere dei propri cittadini pubblicate dei cittadini di ciascuno degli Stati aderenti. Ogni Stato aderente alla convenzione deve inoltre attuare la stessa regola per le opere non pubblicate.
Art. 3. Secondo l’articolo 3 ciascuno degli Stati contraenti che, secondo la propria legislazione interna, esige, come condizione di tutela dei diritti d’autore, l’adempimento di formalità, come il deposito e il pagamento di tasse, deve considerare queste esigenze come soddisfatte rispetto a qualsiasi opera pubblicata per la prima volta fuori dal territorio di tale Stato e il cui autore non sia cittadino di esso, se tutti gli esemplari dell’opera pubblicata con l’autorizzazione dell’autore, o di qualunque titolare dei diritti, portano il simbolo © accompagnato dal nome del titolare del diritto d’autore e dall’indicazione dell’anno di creazione o di prima pubblicazione. Questi devono essere collocati in modo ed in un posto che dimostrino chiaramente che il diritto d’autore è riservato.
© + opera tutelata + nome autore + anno creazione
Art. 4. Secondo l’articolo 4 la durata della protezione dell’opera è regolata dalla legge interna dello Stato, inoltre secondo quanto stabilito in questa convenzione la durata non può essere inferiore ad un periodo che comprenda la vita dell’autore e 25 anni dopo la sua morte. Queste disposizioni non si applicano però né alle opere fotografiche né alle opere delle arti applicate. Tuttavia, negli Stati contraenti la durata della protezione non potrà, per queste opere, essere inferiore a dieci anni. Al 5° comma di quest’articolo viene stabilito che l’opera del cittadino di uno Stato contraente pubblicata per la prima volta in uno Stato non contraente sarà considerata pubblicata per la prima volta nello Stato contraente del quale l’autore è cittadino.
Art. 6. Nel 6° articolo viene precisato che per “pubblicazione”, secondo la tale Convenzione, s’intende la riproduzione in forma materiale e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell’opera che permettano di leggerla o di prenderne conoscenza.
Per conclucere, va detto che attraverso la Convenzione viene finalmente riconosciuto all’autore il diritto esclusivo di fare, di pubblicare e di autorizzare a fare e pubblicare la traduzione delle proprie opere.




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