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Cosa può essere brevettato?

Sembrerà strano, ma non tutte le invenzioni possono essere soggette a brevetto. Secondo l'art. 45 comma 1 DL 30/2005:

"Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale"

Cosa significa questo? In parole povere, una invenzione per poter usufruire del diritto di brevetto deve possedere determinate caratteristiche.

Novità: una invenzione deve necessariamente essere nuova perchè gli possa essere assegnato il titolo di brevetto, ovvero non deve essere già stata resa disponibile al pubblico nè utilizzata.

Attività inventiva: il brevetto viene conferito se un tecnico, del settore cui l'invenzione appartiene, esamina la stessa e la giudica valida in termini di attività inventiva.

Industrialità: una caratteristica fondamentale del brevetto è la sua possibilità di essere fabbricata e utilizzata nell'industria; in altri termini, l'invenzione deve essere utilizzabile dall'uomo e soddisfarne un possibile bisogno.

Liceità: una invenzione può ricevere il titolo di brevetto se non è contraria al buon costume e all'ordine pubblico. Secondo le norme comunitarie, dunque, non sono passibili di brevetto tecnologia di questo tipo: clonazione di esseri umani; utilizzazioni di embrioni umani con fini commerciali; modificazione genetica dell'essere umano; modificazione genetica degli animali che causino sofferenza e non siano di utilità per l'uomo o l'animale.

Sufficiente descrizione: questa è una caratteristica che deve possedere la domanda di brevetto; perchè una domanda sia valida, l'invenzione deve dunque essere descritta in maniera chiara e distinta, senza mancanze di qualsiasi genere.

I comma 2, 3, 4 e 5 dell'art. 45 DL 30/2005 indicano tutto ciò che non è possibile brevettare

a) Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici (comma 2);

b) I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali ed i programmi per elaboratore (comma 2);

c) Le presentazioni di informazioni in quanto tali (comma 2 e 3);

d) I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze (farmaci), per l'attuazione di uno dei metodi nominati (comma 4);

e) Le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti (comma 5).





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