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Cos’è il Decreto penale?

Il decreto penale è un atto di diritto processuale penale pensato dall'art.459 c.p.p. Con questo decreto si stabilisce un procedimento deflattivo del dibattimento (il soggetto cui è diretto il decreto può impugnare l'atto obiettandosi e avviando il giudizio ordinario). Il decreto penale può essere proposto solo dal Pubblico Ministero al G.I.P nei casi previsti dall'art.459.

Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

Requisiti dell'atto sono stabiliti dall'art.460 c.p.p..
Il decreto penale di condanna deve contenere:

· le generalità dell’imputato

· l’enunciazione del fatto

· la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata

· il dispositivo

· l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto

· l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo

· l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore

· la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste.

Il giudice che accoglie la richiesta del Pubblico Ministero ha la facoltà di decidere se approvarla o meno (nel secondo caso restituisce gli atti). Nel primo caso emette il decreto penale di condanna, applicando la pena. L'opposizione è disciplinata dall'art.461:

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (140 att.), l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.

La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.

Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.

L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.

Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione (606).





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