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Delitti contro la persona – MMS scattati nell’ambiente di lavoro

LE FOTO CARPITE CON IL VIDEO-FONINO ATTRAVERSO LA VETRINA DI UN NEGOZIO CONFIGURANO IL REATO DI CUI ALL’ART. 615 BIS. C.P.

Corte di Cassazione, sez. V pen., 5 dicembre 2005 (dep.27 marzo 2006), n. 10444

Pres. G. Lattanzi - Rel. A. Amato - P.M. Cesqui

Motivi della decisione:
T.A. e' stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Trento, per i reati di cui agli artt. 610, 612, 660 e 615 bis c.p.. Il Tribunale del riesame ha confermato, sulla scorta delle dichiarazioni della p.o., degli accertamenti di p.g. e delle foto,
scattate col telefono cellulare dall'indagato, che ritraggono la querelante su di un autobus, donde la verosimiglianza della doglianza della stessa di essere stata fotografata all'interno del negozio ove
lavora. Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha evidenziato che la p.o.
D.C. e' costretta a subire una vera persecuzione, che il T. attua con minacce, molestie e finanche violenza sessuale. Per tali reati, infatti, e' stata di recente pronunciata sentenza ex art. 444 c.p.p..
Il giudice della liberta' ha pure sottolineato che l'indagato ha violato la misura del divieto di dimora nell'ambio della provincia di Trento, per porre in atto le sue vessazioni in danno della D. C..
Ricorre personalmente il T., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione:
a) non v'e' prova che egli abbia scattato foto dallo esterno della vetrina dell'esercizio ove lavora la querelante. In ogni caso, difetta un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 615 bis
c.p., poiche' l'ambiente di lavoro non puo' essere considerato luogo di privata dimora, essendo aperto al pubblico. L'avverbio "indebitamente" designa l'illecito procacciamento di
notizie, ottenuto "penetrando in un ambiente cui l'accesso dei terzi e' limitato".
b) Erroneamente il Tribunale, richiamando i precedenti penali, ritiene che non sia concedibile il beneficio ex art. 163 c.p.. Al contrario, esso potra' essere riconosciuto, poiche' i fatti di cui al
presente procedimento potranno essere avvinti in continuazione con quelli oggetto del procedimento definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., richiamato dal giudice del riesame.
c) Il Tribunale non ha fornito motivazione circa la possibilita' di applicare misure meno rigorose.
Esso indagato non ha violato la misura del divieto di dimora, poiche' questa gli fu notificata solo al momento dell'imbarco per l'(OMISSIS), suo paese natale.
Le censure formulate sono infondate.
E' da escludere che l'integrazione del delitto ipotizzato dall'art. 615 bis c.p. postuli l'intrusione fisica in uno dei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., poiche' una tale condotta e' sanzionata dal reato di violazione di domicilio. Al contrario, l'illecito gravato al T. punisce le intrusioni nel domicilio altrui, realizzate mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva o sonora) all'insaputa o contro la volonta' di chi ha lo "ius excludendi".
Il legislatore sanziona, cosi', le incursioni abusive nella vita privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all'osservazione indiscreta dei terzi. Ne' puo' dubitarsi che la lesione della riservatezza possa consumarsi, con le illecite interferenze, anche nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere).
La facolta' di accesso da parte del pubblico non fa venir meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere.
Non sussiste alcun vizio di motivazione: la persecuzione di cui e' vittima la D.C. denota il carattere torbidamente ossessivo della condotta del T., che capziosamente tende a sminuire la propria responsabilita', discettando anche del "quantum" di aumento della pena a titolo di continuazione, adagiandosi nella prospettiva di una sorta di beneficio che gli consente di reiterare lo stillicidio delle torture nei confronti della parte lesa.
L'elevata gravita' della condotta, che si colora anche di improntitudine, la perdurante attivita' vessatoria e la personalita' dell'indagato danno conto del pericolo di reiterazione criminosa, non in frenabile con una misura cautelare diversa da quella adottata.
Il ricorso va rigettato con la condanna del T. alle spese del procedimento. La Cancelleria curera' gli adempimenti di rito. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento. […Omissis….]


Delitti contro la persona – interferenze illecite nella vita privata – MMS scattati nell’ambiente di lavoro

(art. 615 bis c.p. comma 1)


La Corte ha affermato che anche scattare una foto con il cellulare (MMS) all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo “ius excludendi “ sul luogo di lavoro può integrare il reato di cui all’art. 615 bis c.p.. Il legislatore – ha chiarito la Corte – avrebbe con tale norma inteso sanzionare le incursioni abusive (ancorchè non fisiche) nella vita privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all’osservazione indiscreta dei terzi. La lesione della riservatezza può pertanto consumarsi, attraverso illecite interferenze anche nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar , osteria, negozio in genere). La facoltà di accesso da parte del pubblico – ha evidenziato la Corte – non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere.

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