Diritto adozione bambini: il testto della legge
Il diritto di adozione di un bambino è sancito dalla Legge Italiana, in particolare dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile. (GU n.96 del 26-4-2001 ).
Nello specifico andiamo a vedere cosa recita il testo di legge sull'adozione del bambino, così da poter impugnare con consapevolezza il testo in caso di eventuali problematiche sorte in sede giuridica.
Testo legge Adozione Bambino
Ecco il testo di legge sulla adozione del bambino in Italia:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata "legge n. 184", e' sostituito dal seguente: "Diritto del minore ad una famiglia".
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 e' sostituita dalla seguente: "Principi generali".
3. L'articolo 1 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresi' iniziative di formazione
dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attivita' delle comunita' di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonche' incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non e' in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di eta', di lingua, di religione e nel rispetto della identita' culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento".
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