Diritto d'autore con la Riforma Monti
Gli artisti, i musicisti, gli scrittori, i pittori, i registi e tutti coloro che hanno a che fare con opere d'ingegno e frutto della propria creatività sanno benissimo quanto sia importante e spesso difficile difendere il proprio diritto d'autore da possibili espropriazioni delle loro creazioni senza autorizzazioni o concessioni. Da sottolineare inoltre che il dirittod’autore è disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, la sua violazione può essere quindi punibile per legge.
Con l'avvento di internet soprattutto le cose sono sfuggite davvero di mano, basti pensare ai numerosi siti e programmi per scaricare gratis film e musica in rete. Recentemente però si sta cercando i porre freno a questo; è infatti da poco stato chiuso Megaupload dall'FBI americana.
Tornando all'Italia, in materia di diritto d'autore e di liberalizzazioni previste dalla Riforma Monti, sono stati istituiti nuovi articoli di legge.
Diritto d'autore con la Riforma Monti: gli edicolanti
L'articolo 39 prevede dunque la “Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore”.
Nello specifico all'articolo 5, comma 1 sono state aggiunte altre postille come quella relativa alla possibilità da parte degli edicolanti di rifiutarsi di vendere ulteriori prodotti dati loro direttamente dai distributori e dagli editori e di vendere invece altre tipologie di prodotti. Gli edicolanti avranno inoltre la possibilità di scontare la merce.
Diritto d'autore con la Riforma Monti: novità
Con l'introduzione degli articoli 2,3 e 4 sono inoltre molte le novità legate proprio in merito al diritto d'autore. Ecco cosa dicono tali articoli:
“2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera;
3. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società italiana autori ed editori (Siae). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.”
Pagine correlate Diritto d'autore
Commenti e opinioni
Scrivi
il tuo commento sulla pagina
'Diritto d'autore con la Riforma Monti '
Contatti
Per contattare la redazione del sito Portaldiritto scrivere all'indirizzo email enr.mainero@gmail.com
Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema Diritto d'autore comunicazione informatico
Segnala un sito/link di approfondimento
|