Ergastolo e riabilitazione della pena: a chi giova?
L'ergastolo è la massima pena prevista nell'ordinamento giuridico italiano. Il termine deve il suo nome al tipo di istituto in cui era recluso il condannato nel quale si scontavano le condanne.
Per discutere della storia dell'ergastolo dobbiamo arrivare fino all’antica Roma. Il termine denotava un campo di lavoro al quale erano destinati gli schiavi puniti. L’ergastolo è dunque previsto dall'art. 22 codice penale. La pena è perpetua ed è scontata con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il carattere perenne dell'ergastolo pone gravi problemi di compatibilità con l'art. 27 comma 3 della Costituzione e con la Legge Gozzini che ne dà attuazione. Quest’articolo recita infatti:
"Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato". Posto all'attenzione della Corte Costituzionale la Consulta le ha sempre respinte sull'assunto che "funzione e fine della pena non sia solo il riadattamento dei delinquenti" e che la pena dell'ergastolo, come si è detto sopra, "non riveste più i caratteri della perpetuità"
Con l'intervento della Corte Costituzionale, l'ergastolo è stata eliminato per i minori imputabili perché inadattabile alla finalità rieducativa del minore (alla quale devono tendere le pene previste per i minori di età).
Una cosa molto importante: il carattere di perpetuità di questa pena è controllato dalla possibilità donata al condannato di essere ammesso alla libertà condizionale dopo avere scontato 26 anni. Questo termine è consumato dalle riduzioni previste per la buona condotta.
La riforma dell'Ordinamento penitenziario del 1987 ha concesso che il condannato all'ergastolo possa essere ammesso, dopo la condanna di almeno 10 anni di pena, ai permessi premio, nonché, dopo 20 anni, alla semilibertà.
Nell'ordinamento italiano l'ergastolo è dunque pensato per alcuni delitti:
· contro la personalità dello Stato
· contro l'incolumità pubblica
· contro la vita (cui si aggiungono i reati per cui era prevista la pena di morte).
Da sottolineare che l'ergastolo è previsto poi quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali è prevista la pena non inferiore a 24 anni.
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