Facciamo chiarezza sul Lodo Alfano
L'avvocato inglese David Mills è stato condannato a 4 anni e 6 mesi. Il legale agì da falso testimone per consentire a Berlusconi e alla Fininvest l'impunità dalle accuse, o almeno, il mantenimento degli ingenti profitti realizzati. Riportiamo uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza con la quale il tribunale di Milano ha motivato la condanna del legale inglese.
Questa notizia ci fornisce un buon pretesto per far chiarezza sul lodo Alfano (L. 124/08). Il Lodo è una legge dal titolo "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato". Il disegno di Legge che è stato presentato dal Ministro della Giustizia Angelino Alfano in data 26 giugno 2008 aveva l’obiettivo di tutelare l’esigenza assoluta della continuità e regolarità dell’esercizio delle più alte funzioni pubbliche. Tutto nacque quando, nel giugno del 2008, il Governo Berlusconi espresse la volontà di riproporre un nuovo disegno di legge riguardante l'immunità alle alte cariche. Il nuovo provvedimento si differenzia dal lodo Schifani perché compatibile con quanto indicato nella sentenza della Consulta che lo aveva abrogato.
Testo
Il lodo Alfano è costituito da un articolo diviso in otto commi.
Sospensione dei processi penali nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato:
« 1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione. »
Rinuncia alla sospensione:
« 2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione. »
Assunzione delle prove non rinviabili: nonostante la sospensione del processo il giudice potrà procedere, se ne ricorrono i presupposti, all'assunzione delle prove non rinviabili: secondo la relazione illustrativa del provvedimento si tratta di una valvola di sicurezza che salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo.
« 3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili. »
Prescrizione: alla sospensione del processo è collegata la contestuale sospensione dei termini di prescrizione.
« 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. »
Durata della sospensione: la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile (su questo punto però si pone una eccezione, nel caso di una nuova nomina nel corso della stessa legislatura). Secondo la relazione illustrativa al provvedimento questo regime speciale sarebbe imposto dalla diversa durata delle 4 cariche interessate dal provvedimento.
« 5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni. »
Trasferimento dell'azione in sede civile: in caso di sospensione viene stabilita la possibilità per la parte civile di trasferire l'azione in sede civile.
« 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. »
Disposizione transitoria:
« 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge. »
Entrata in vigore:
« 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. »
La coincidenza della rapida approvazione di questo disegno legge con la conclusione del processo a Milano sulla corruzione in atti giudiziari dell'avvocato inglese David Mills che vedeva come coimputato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha alimentato alcune polemiche. L'Italia dei Valori ha incentrato la propria critica al conflitto che si verrebbe a creare con il summenzionato art. 3 della Costituzione, sottolineando in particolare come la Legge "copra" anche reati extrafunzionali, commessi prima dell'assunzione della carica.
Il provvedimento è stato accolto positivamente dalla maggioranza di centrodestra, in particolar modo dal premier Berlusconi che ha definito il lodo di cui si parla [...] il minimo che una democrazia possa fare a difesa della propria libertà, e inoltre "[...] necessario in un sistema giudiziario come il nostro, in cui operano alcuni magistrati che, invece di limitarsi ad applicare la legge, attribuiscono a sé stessi e al loro ruolo un preteso compito etico.
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