Funzioni del curatore fallimentare
Vediamo ora nel dettaglio quali sono le funzioni del curatore fallimentare e quali i poteri di cui è in possesso.
Funzioni
Le funzioni principali del curatore fallimentare sono le seguenti:
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amministrare il patrimonio fallimentare sotto la vigilanza del Giudice Delegato e del comitato dei creditori;
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stare in giudizio ma solo previa autorizzazione del Giudice Delegato (esclusi i casi di contestazione e tardive comunicazioni di crediti e di diritti di terzi) ma non può assumerne la veste di avvocato;
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delegare ad altri specifiche operazioni previa autorizzazione del Giudice Delegato, assumendosene l'onere finanziario;
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farsi coadiuvare da terzi sotto la sua responsabilità e assumendosene l'onere fallimentare, purché con l'autorizzazione del giudice delegato.
Inoltre, il curatore fallimentare deve presentare una relazione sulle cause e le circostanze relative al fallimento, entro 60 giorni dalla sua dichiarazione.
Deve quindi indagare sulla diligenza e sulle responsabilità del soggetto caduto in fallimento e sulle eventuali responsabilità degli amministratori in caso di società.
Procedimenti
A partire dal momento della relazione iniziale, il curatore fallimentare dovrà redigere ogni sei mesi una ulteriore relazione sulle attività svolte, da consegnare al Giudice Delegato.
Tale relazione riguarda anche il conteggio della gestione basata sugli incassi e sugli esborsi; una copia della relazione va inoltre consegnata al comitato dei creditori e successivamente va lasciata presso il registro delle imprese.
Il compenso è liquidato dopo l'approvazione del rendiconto, salvo acconti previsti e accordati dal Tribunale, ad istanza del curatore, con decreto del Tribunale su relazione del Giudice Delegato
Poteri
Il curatore fallimentare inoltre:
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procede all'inventario dei beni e appone i sigilli;
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forma il progetto di stato passivo;
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assume la qualità di parte nel procedimento;
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predispone il programma di liquidazione;
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gestisce l'impresa dove venga disposto l'esercizio provvisorio;
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provvede alla vendita dei beni e può sospendere la vendita in caso di offerta migliorativa;
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predispone il progetto di riparto.
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