Gestione della Società a Responsabilità Limitata: Novità sugli assetti
Con la riforma del diritto societario sono cambiati alcuni aspetti della gestione societaria. Tra questi alcune caratteristiche relative alla struttura finanziaria della S.r.l. come i conferimenti e le quote speciali.
Nella gestione Società a Responsabilità Limitata rivestono un ruolo importante i conferimenti, definiti dall’art. 2464 come “tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica". Con il termine conferimento si intende sia il denaro che i beni materiali, oltre alle prestazioni di opera o servizi (non considerate conferimenti nella S.p.A.).
Un ulteriore differenza con la Gestione della Società per Azioni consta nella relazione di stima relativa alla consegna di un bene in natura. Essa può essere redatta da un consulente di fiducia del socio registrato nel registro dei revisori contabili o da una società di revisione iscritta all' albo.
La gestione della Società a Responsabilità Limitata riconosce un ruolo importante alla partecipazione finanziaria dei soci. Sono le quote, e di conseguenza i diritti che ne scaturiscono, a stabilire la misura della partecipazione del socio alla Società.
Il capitale della S.r.l. viene suddiviso tra i soci in base alle quote di partecipazione. Le quote che ciascun socio detiene rappresentano la parte di capitale sociale da lui sottoscritto.
Dalla riforma societaria del 2003, sono stati introdotti per la gestione della Società a Responsabilità Limitata, i titoli di debito. In base alla disciplina ex art. 2483 c.c. la gestione di tali titoli dipende da quanto stabilito dall’atto costitutivo societario.
In ultimo, la gestione della Società a Responsabilità Limitata verte intorno ai finanziamenti dei soci, oltre alla distribuzione delle quote. I versamenti saranno corrisposti ai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. Inoltre, l’2467 del Codice Civile ordina che il finanziamento dei soci debba essere successivo alla soddisfazione degli altri creditori o addirittura restituito se verificatosi l’anno precedente l’eventuale fallimento societario.
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