I Contributi per Colf
I lavoratori domestici (Colf) cooperano nei vari lavori di casa. Ogni anno deve essere assicurato ai lavoratori domestici un periodo di riposo e dei giorni di ferie. Nel momento dell’assunzione il datore di lavoro si impegna con il dipendente nel decidere il periodo dell’anno in cui porre delle ferie e si impegna a rilasciare regolari contributi per i dipendenti (i lavoratori stranieri hanno la possibilità di cumulare le ferie di due anni in modo da programmare il rientro nel proprio Paese).
Nel caso in cui il rapporto di lavoro finisca, le ferie delle Colf possono essere anche rimborsate economicamente (non vengono annoverati tra i periodi di riposo i giorni di malattia e le festività nazionali). In questi giorni resta l’obbligo per i datori di lavoro di versare la normale retribuzione. In caso di dimissioni invece al lavoratore competono tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi in cui si è lavorato.
Al lavoratore domestico (Colf) che risiede con il datore di lavoro va corrisposto anche un rimborso per vitto e alloggio (oltre ai normali contributi). Tutte le informazioni sono contenute nel nuovo Contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico, valido dal 1 marzo 2007 al 28 febbraio 2011. Il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione dei kit contenenti i moduli a lettura ottica per la domanda di nulla osta che il datore di lavoro deve presentare nel caso in cui volesse assumere un lavoratore straniero.
La domanda deve essere dotata dalla fotocopia del documento di identità del datore di lavoro e del cittadino straniero. Va consegnata in busta chiusa agli uffici postali abilitati all’accettazione delle domande e spedita come posta assicurata. Lo Sportello per l’Immigrazione presso la Prefettura da indicare sull’indirizzo può essere quello della provincia di residenza del datore di lavoro.
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