ICI: categorie esenti ed escluse
L'ICI è una sigla, o meglio un acronimo, che sta ad indicare l'imposta comunale sugli immobili. Tale imposta è in soldoni un tributo da versare allo Stato, un tributo che grava su tutti i terreni agricoli ed edificabili e su tutti i fabbricati appartenenti alla Repubblica Italiana.
Esistono determinati tipi di immobili che sono esclusi o esenti dal pagamento dell'ICI: vediamo quali sono nell'ordine.
Sono esenti dall'ICI innanzitutto tutti i fabbricabili che rientrano nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (fabbricati destinati all'esercizio del culto, e per altre specifiche esigenze pubbliche); anche gli immobili destinati a compiti prettamente istituzionali, posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, sono esenti dal pagamento ICI.
E ancora, sono esenti tutti i fabbricati di proprietà di stati esteri, organizzazioni internazionali e dunque anche della Città del Vaticano, come indicato nel Patti Lateranensi.
Tutti i fabbricati che risultano essere stati dichiarati inagibili e inabitabili, ma destinati ad attività di tipo assistenziali sono comunque esenti dall'ICI
Stesso discorso vale per quanto definito dall'art. 15 della L. 984/1977 in merito ai terreni agricoli in area montana e collinare, e per tutti i fabbricati non in possesso ad enti commerciali, con funzioni didattiche, assistenziali e culturali.
Vengono invece esclusi dall'applicazione dell'ICI i terreni incolti, i terreni in cui la coltura è occasionale, fabbricati rurali tipo agriturismo o cantine, fabbricati in mano a cooperative e consorzi agrari; per finire, anche gli immobili destinati ad essere l'abitazione principale in cui il cittadino ha residenza anagrafica effettiva.
Per quest'ultima casistica, fanno eccezione le categorie di immobili del tipo di ville, residenze e castelli.
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