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Il contratto a tempo determinato

La riforma introdotta con il d.lgs. 368/2001 liberalizza il ricorso al lavoro a tempo determinato: il datore di lavoro può ricorrere al contratto a termine qualora sussistano ragioni di carattere tecnico, produttivo e sostitutivo.

Possono essere assunti a termine le seguenti figure professionali: i dirigenti, gli iscritti a liste di mobilità, i disabili, e i lavoratori del turismo. E’ vietato assumere a termine nel momento in cui il datore intende sostituire lavoratori in sciopero o quando nell'unità produttiva si sia fatto ricorso negli ultimi 6 mesi a licenziamenti collettivi.

Alla scadenza del termine (che deve comunque risultare da atto scritto, a meno che il rapporto non sia inferiore ai 12 giorni), il rapporto si conclude senza necessità di formale comunicazione. E’ comunque possibile una proroga ma solo per contratti di durata inferiore a tre anni. Nel caso in cui il lavoratore continui oltre il limite prefissato e senza un accordo di proroga, egli ha diritto:

• per un periodo di 20 giorni ad una maggiorazione retributiva
• oltre il ventesimo giorno, alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato

Una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.
È consentita l'assunzione a termine anche di quadri dirigenziali, purché la durata del contratto non superi i cinque anni. Non possono essere previsti limiti quantitativi per i contratti a termine che siano conclusi:

• per una durata non superiore ai 7 mesi;
• nella fase di avvio di nuove attività;
• per ragioni di carattere sostitutivo;
• per l'intensificazione dell'attività lavorativa in alcuni periodi;
• nel settore dello spettacolo;
• per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
• al termine di un periodo di tirocinio;
• per l'assunzione di lavoratori di età superiore a 55 anni.

Al lavoratore a termine spettano gli stessi diritti e trattamenti degli altri lavoratori assunti a tempo indeterminato, quali ferie, gratifica natalizia, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, opportunità di formazione adeguata.

Il lavoratore a termine non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa.

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