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Il contratto di mandato

Il mandato è descritto nel diritto commerciale come un contratto in cui due parti, dette mandante e mandatario si comportano come segue:

il mandatario va ad assumere l'obbligo di compiere atti giuridici negli interessi dell'altro soggetto, il mandante.


Modalità

Il mandato può essere gestito in diverse modalità.

Il mandato di rappresentanza (procura) prevede che il mandatario acquisisca una procura, ovvero tutti gli effetti giuridici dei vari atti compiuti in nome del mandante vengono ascritti direttamente al mandante.

Il mandato senza rappresentanza invece (o con rappresentanza impropria – indiretta) prevede che il mandatario agisca in nome proprio: in questo caso il mandatario assume su di sé tutta una serie di obblighi e doveri derivati da tale negozio.

In questo caso, quindi, i soggetti terzi non hanno rapporti col mandante.

Inoltre, il mandatario, in nome del mandato ricevuto, deve trasferire in seconda sede al mandante tutti i diritti acquisiti nell’interesse del mandante.

Tale principio viene applicato in maniera tale soprattutto per quanto riguarda tutti i beni mobili e gli immobili iscritti nei registri pubblici: se non vi è adempimento di tale obbligo, il mandante può invocare l'intervento di un giudici che provveda ad attuare il trasferimento attraverso una sentenza costitutiva.

Per i beni mobili non registrati, invece, la situazione è diversa. Se infatti il bene è stato acquistato

in nome del mandatario, ma seguendo l'interesse del mandante, allora il mandante può rivendicare tali beni a suo favore.

Obblighi

La legge (art. 1709 c.c.) prevede una presunzione relativa di onerosità del mandato. Nel caso di mancata determinazione del compenso delle parti, si rinvia alle tariffe professionali o agli usi, e in ultima istanza alla determinazione autonoma del giudice.





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