Il Divorzio Per Divorzio si intende il disfacimento del matrimonio civile e la conclusione degli effetti del matrimonio religioso. Si parla di slegatura del vincolo matrimoniale, quando il divorzio si frappone in relazione al matrimonio civile; si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio concordatario. Fu nel 1965 iniziava la mobilitazione del Partito Radicale per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. Nel 1970 il divorzio veniva inserito nell'ordinamento giuridico italiano con la legge n. 898.
Gli italiani furono poi chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini: parteciparono al voto l'87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7% . Da sottolineare che comunque la normativa venne più volte ritoccata; si ridussero i tempi necessari per giungere alla sentenza di divorzio e si diede al giudice la facoltà di pronunciare una sentenza parziale. Il Tribunale deve dunque controllare l’esistenza di alcune condizioni: · è riconosciuta la fine della comunione materiale e della comunione spirituale tra i coniugi · sia stata approvata la separazione consensuale e la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno tre anni dall'udienza presidenziale · uno dei coniugi non sia stato condannato a qualsiasi pena detentiva Il Tribunale può emettere una pronuncia solo per la cessazione degli effetti civili (quelli religiosi possono venire meno soltanto con la dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio). La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali: mutamento dello stato civile dei coniugi e perdita del cognome del marito da parte della moglie. Occorre pagare un assegno periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati (con conseguente perdita dei diritti successori. L’assegno di mantenimento e la sua quantificazione è specificata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato. Presupposti per il diritto al mantenimento sono la non titolarità di redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
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