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Il Divorzio Congiunto


Per arrivare al divorzio una coppia deve rivolgersi al Tribunale competente per territorio. A seconda che i consorti siano in accordo o meno nello slegare il vincolo matrimoniale, il procedimento di divorzio seguirà due processi differenti:

• divorzio giudiziale (i consorti non sono d’accordo sulle condizioni)
• divorzio congiunto (c'è accordo dei coniugi sulle condizioni)

In quest’ultimo caso i coniugi hanno la possibilità di presentare il ricorso con una domanda congiunta senza l'assistenza dell’avvocato difensore. Esiste dunque il divorzio congiunto, richiesto da entrambe le parti. Nel caso di divorzio congiunto, il procedimento è molto veloce (è sufficiente la sola comparizione dei coniugi per il tentativo di conciliazione).

Nel momento in cui si parla di divorzio giudiziale il procedimento è sempre più complesso e articolato. Nel caso di ricorso per il divorzio congiunto non è imposta la presenza dell’avvocato, mentre il ricorso per il divorzio giudiziale può essere mostrato anche da un solo coniuge.

L'art. 707 del codice procedura civile stabilisce che davanti al Presidente del Tribunale "i coniugi debbono comparire personalmente, senza assistenza del difensore". La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno chiarito che l'assistenza del difensore non è necessaria né obbligatoria, anche se non è vietata (C. Cass, sentenza n.1050 del 18/4/1974, sez I; C. Cost. sentenze 30 giugno 1971, n. 151 e 16 dicembre 1971, n. 201 2).

Visto che comunque parliamo di interpretazione della legge, ogni tribunale applica una procedura diversa nel caso di domanda di divorzio.



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