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Il Fallimento


Nell'ambito della disciplina commerciale, il fallimento è una procedura concorsuale che viene disposta dall'autorità giudiziaria di merito; il fallimento ha come scopo quello di liquidare il patrimonio dell'imprenditore che risulta insolvente.

In seconda istanza, il fallimento procede a far distribuire il ricavato della liquidazione tra i vari creditori, stando al criterio di par condicio; questo a meno che non esistano cause legittime di prelazione.

Caratteristiche

Stando a quello che è definito dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, poi cambiato attraverso il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, nel momento in cui è provato lo stato d'insolvenza dell'imprenditore, viene dichiarato lo stato di fallimento.

Lo stato di insolvenza si ha quando si manifestano una serie di inadempimenti da parte dell'imprenditore, oppure nel caso si attesti l'incapacità del debitore a far fronte alle proprie obbligazioni verso i creditori: per questo a volte si possono verificare anche nel caso di bilanci in attivo.

Requisiti del fallimento

Vengono considerati soggetti al fallimento, secondo l'art.1 della Legge fallimentare, tutti gli imprenditori, ad esclusione degli enti pubblici, che esercitano una attività commerciale che presentano in maniera congiunta i seguenti requisiti:

  • aver avuto, nei tre esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro;

  • aver realizzato, in qualunque modo possa risultare, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila.

  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila



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