pubblicità online

www.portaldiritto.com venerdì 10 febbraio 12 - 05:22
pubblicità online
  Network www.eagenews.it
  Home | Diritto Pubblico | Diritto Privato | Diritto Informatico | Diritto Commerciale | Diritto Famiglia Email | portaldiritto di Enrico Mainero
Amministrazioni
Sanzioni Penali
Debiti e Crediti
Controversie Civili
Tutto sul Lavoro
Cerca nel sito





Speciale network

Ecodelcinema
Per la pubblicità su questo sito


Approfondimento
sugli argomenti

Il Patto di non concorrenza


Il patto di non concorrenza è una clausola contrattuale che può essere introdotta fra il datore di lavoro e il prestatore. Limita la facoltà del prestatore di svolgere attività professionali in concorrenza con l'azienda dopo un‘eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Il patto di non concorrenza è disciplinato agli artt. 2125, 2596 e 1795 del codice civile (per lavoratori dipendenti, autonomi e agenti commerciali). Il lavoratore può concordare un pagamento mensile che è soggetto a contributi pensionistici ed integra la retribuzione, oppure alla cessazione del contratto, soggetto agli obblighi e al regime fiscale del TFR.

Diritti minimi lavoratore

Il lavoratore che viola il Patto di non concorrenza può essere accusato di Concorrenza sleale, mentre l'azienda che lo assume di concorrenza parassitaria. La giurisprudenza riconosce a tutte le categorie di lavoratori alcuni diritti minimi:

· obbligo della forma scritta

· durata massima non superiore a quella prevista per legge

· limitazione di luogo, tempo e oggetto non esclusive

· il datore deve corrispondere una maggiorazione percentuale della retribuzione per tutta la durata del rapporto di lavoro, proporzionale alla durata, estensione territoriale e di oggetto dell'obbligo di non concorrenza.

Il patto di non concorrenza deve dunque garantire al lavoratore la capacità di assicurarsi un guadagno idoneo alle proprie esigenze, le potenzialità professionali e la coerenza dell'impiego con la professionalità. Il giudice del lavoro può stabilire la non sussistenza di una di queste condizioni nel patto di non concorrenza, dichiarandone l'inefficacia.

Nelle aziende che hanno meno di 15 dipendenti esiste una libertà di licenziamento maggiore. L'azienda può licenziare sostenendo il costo di un'indennità e il prestatore di lavoro ha l'obbligo di non concorrenza durante, e fino a tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il patto di non concorrenza è inapplicabile in caso di dimissioni del lavoratore, non sussiste la perdita di reciprocità.

Il patto di non concorrenza può anche rappresentare uno strumento per ottenere dimissioni forzate del prestatore di lavoro. Se praticato da un insieme di aziende in competizione, il patto di non concorrenza fra datore e prestatore di lavoro diventa un patto di non concorrenza fra imprese, che si impegnano reciprocamente a evitare incrementi del costo del lavoro.

Il patto di non concorrenza può essere contemplato nell'ambito del diritto pubblico, così come in quello del diritto privato. La disciplina del conflitto di interessi può richiedere a chi occupa una carica pubblica di non svolgere attività contrastanti.



Pagine correlate Il Patto di non concorrenza


Commenti e opinioni

Scrivi il tuo commento sulla pagina
'Il Patto di non concorrenza '


Il tuo nome (facoltativo)


Contatti

Per contattare la redazione del sito Portaldiritto scrivere all'indirizzo email enr.mainero@gmail.com

Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema Il Patto di non concorrenza Lavoro

Segnala un sito/link di approfondimento
 

Per la Pubblicità internet su questo network

Abbonati ai FEED


Diritti e Doveri del Lavoratore

Altre pagine
sugli argomenti




portaldiritto

Diritto Lavoro

Avvocati Roma

Contratto mutuo

Contratto locazione

Rimborso viaggio

Codice stradale

ISO 9000

Sicurezza alimentare

Prestiti pensionati

Economia sommersa

ICI categorie esenti

Mutui INPDAP

Prestiti senza busta paga

Surrogazione: guida

Pignoramento mobiliare

Ritenuta d'acconto

Denuncia malasanità

Prestazione occasionale

Contratto di assicurazione

Mediatore creditizio

Certificato penale

Aprire ditta individuale

Compilare cambiale

Copywriter web

Documenti divorzio

Diritti Musicali

Trasporto bimbi auto

Multe eccesso velocità

Multe semaforo rosso

Lavoro categorie protette

Focus 16/01/2012
Dibattito sull´articolo 18 in Italia

06/12/2011
Ministero del Lavoro

08/11/2011
Punti invalidità

04/11/2011
Invalidità Inps

03/11/2011
Tabelle invalidità

Newsletter

 Network News
07/02/2012
Funzione di utilità

06/02/2012
Razionalità perfetta

 

Altri canali
del network

 


  portale di Enrico Mainero (DIRITTO) pagina pubblicata in 1 secondi
Note Legali: questo sito web è di proprietà di Enrico Mainero a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email enr.mainero@gmail.com - Roma -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione del sito - Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti.
 Network Eage - www.eagenews.it | enciclopedia online | sito ospitato su eagenews con accordo di network