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Per pignoramento mobiliare si intende in diritto l'atto attraverso il quale ha inizio l'espropriazione forzata, ai sensi dell'art. 491 del codice di procedura civile.

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Nel momento in cui un debitore ha evidenti problemi di pagamento, l’ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo, può procedere al pignoramento mobiliare dei suoi beni in casa.

Questo avviene attraverso una ricerca di beni nella casa del debitore e in altre proprietà di suo possesso nonchè sulla persona stessa. E' possibile procedere a pignoramento anche di beni presenti in una proprietà non appartenente al debitore, se questi vi risiede, salvo prova contraria.

Nel procedere, l'ufficiale giudiziario può avvalersi dell'ausilio di pubblici ufficiali.

beni vanno scelti secondo la discrezione dell'ufficiale giudiziario, a partire da quelli di più pronta liquidazione entro un dato valore di realizzo. Il pignoramento non può essere effettuato su dei beni considerati impignorabili, nè essere effettuato in giorni festivi e fuori dall'orario di legge 7-21. Sono considerati impignorabili tutti quei beni di prima necessità, che sono quindi essenziali al debitore e ai suoi conviventi per vivere, come generi commestibili, abiti, frigoriferi, stufe, lavatrici, fornelli a gas, biancheria per la casa, ecc.

beni che solitamente sono i primi a essere soggetti a pignoramento sono: denaro contante, preziosi, titoli di credito e ulteriori beni di sicura realizzazione; questi vengono consegnati all'ufficiale giudiziario, mentre tutto il resto è depositato ad uno specifico custode, una figura terza rispetto ai soggetti coinvolti.

Prassi da seguire per il pignoramento mobiliare

In base alle norme generali che trattano l’espropriazione il creditore deve far notificare al debitore un atto di intimidazione del pagamento, che consente al debitore di versare le somme dovute entro un massimo di dieci giorni dalla data di notifica dell’atto di confisca. Se trascorso questo breve periodo di tempo la situazione debitoria risulta ancora insoluta, si da l’avvio al sequestro dei beni. Il compito di ricercare i beni che possono essere pignorati deve essere eseguito da un ufficiale giudiziario in possesso di un titolo esecutivo e un precetto.

Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non riesca, a causa dell’opposizione del debitore, a stabilire quali sono i beni pignorabili, può richiedere l’aiuto delle forze dell’ordine. L’ufficiale giudiziario cerca di stabilire quali beni possono essere di pronta liquidazione, in modo da estinguere il debito nel minor tempo possibile e chiudere così la pratica.

L’atto di pignoramento mobiliare

L’atto di pignoramento mobiliare è sottoscritto dall’ufficiale giudiziario preposto, che ha il compito di compilare un verbale nel quale sono descritte dettagliatamente le caratteristiche dei beni pignorati, la loro generale condizione, il valore, tutte le operazioni compiute per il loro recupero e per l’eventuale conservazione. All’interno di questo documento l’ufficiale intima il debitore di non sottrarre in alcun modo i beni oggetto del pignoramento.

Trascorse 24 ore dalla fine delle operazioni, l’ufficiale deve registrare l’atto, il precetto e il titolo esecutivo, presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione preposto, che raccoglierà tutti i documenti all’interno di un fascicolo, al quale assegnerà un numero di ruolo. E’ importante sapere che se il debitore ha dei debiti anche verso altre persone, quest’ultime possono essere inserite all’interno della procedura esecutiva e ricevere le somme dovute al momento della divisione del ricavo ottenuto dalla vendita dei beni oggetto di confisca. La vendita dei beni può avvenire tramite l’istituto di vendite giudiziarie o al pubblico incanto. Dopo il decimo giorno dal pignoramento mobiliare, il creditore può chiedere al giudice di dare l’avvio alla vendita dei beni o se questo è già avvenuto, di ottenere la restituzione del denaro dovuto. 

Obblighi del debitore per quel che riguarda la confisca

L'articolo 388 del Codice Penale italiano disciplina le conseguenze penali per il debitore che cerca di eludere l'esecuzione del pignoramento mobiliare, manipolando o distruggendo intenzionalmente i beni sottoposti a tale procedura. Il reato può essere punito con la reclusione fino a un anno o con una multa che può arrivare fino a 309 €.

Il debitore ha l'obbligo legale di mantenere in buone condizioni i beni pignorati. Questo obbligo si estende anche al custode, se nominato, che è responsabile per la custodia e la manutenzione di tali beni. Se il custode commette uno dei reati menzionati con l'intento di favorire il proprietario del bene custodito, anch'egli può essere soggetto a pene di reclusione o a una multa.

Inoltre, il debitore è tenuto a fornire dichiarazioni accurate all'ufficiale giudiziario riguardo alla proprietà dei beni trovati. La mancata dichiarazione può portare a ulteriori pene, compresa la reclusione fino a un anno o una sanzione pecuniaria fino a 516 €.

Tuttavia, è importante notare che questi reati possono essere perseguiti solo se denunciati dal creditore nel contesto specifico del pignoramento mobiliare. Questo significa che il creditore deve attivamente denunciare tali violazioni per avviare il processo legale.

Beni impignorabili in un appartamento

Pignoramento mobiliare

L’escamotage di non farsi trovare in casa, quando l’ufficiale giudiziario si presenta, o di non rispondere non è risolutivo, né evita il proseguimento della pratica che potrebbe arrivare all’intervento coatto delle forze dell’ordine. Nella maggior parte dei casi è preferibile mostrarsi collaborativi, poiché l’ufficiale giudiziario dovrà limitarsi alla sola redazione del verbale in cui indica gli oggetti pignorati; solo in un secondo momento gli oggetti verranno portati via per l’asta giudiziaria, nel frattempo non si esclude la possibilità di trovare un accordo con il creditore o – nella gran parte delle volte – le aste vanno deserte per il valore inconsistente dei beni che verranno poi restituiti al debitore.

Il codice di procedura civile prevede una serie di beni che non possono essere pignorati e la raccomandazione all’ufficiale giudiziario di effettuare  pignoramento mobiliare in prima analisi i beni di “pronto realizzo”, vale a dire che si possono vendere all’asta più facilmente, per evitare di creare un pregiudizio a favore del debitore.

beni mobiliari che non si possono, in ogni caso, pignorare sono:

  • Oggetti sacri o per l’esercizio del culto purché non si tratti di oggetti di particolare pregio artistico e economico (crocifisso d’oro per esempio);
  • Fedi o anelli nuziali;
  • Abbigliamento;
  • Biancheria intima e per la casa (lenzuola, coperte, piumoni);
  • Letti;
  • Tavolo da pranzo e sedie;
  • Armadi;
  • Elettrodomestici come frigorifero, cucina, forno, stufe, lavatrice, utensili per la casa e la cucina;
  • Utensili indispensabili al debitore o ai suoi familiari;
  • Viveri e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e dei familiari;
  • Eventuali armi o oggetti di cui il debitore ha l’obbligo di custodia per lo svolgimento del pubblico servizio;
  • Medaglie e decorazioni al valore;
  • Lettere, registri, manoscritti di famiglia (esclusi i beni da collezione che sono pignorabili);
  • Animali da affezione e compagnia e animali adibiti alla pet therapy o assistenza del debitore, del coniuge o altri familiari conviventi.
  • Il televisore (per continuare a garantire il diritto di informazione e comunicazione);
  • I beni dei conviventi (purché venga comprovata l’appartenenza del bene al convivente tramite contratto di vendita, estratto conto della carta di credito o del conto corrente. Non sono prove valide gli scontrini fiscali);
  • Oggetti necessari allo svolgimento del lavoro o professione, arte e mestiere del debitore. Il pignoramento mobiliare di questi beni è eseguibile solo nella misura di 1/5 del valore qualora l’ufficiale non riesce a soddisfare il credito con l’elenco dei beni pignorabili;
  • Beni in usufrutto;
  • Beni correlati a attività agricole di coltivazione, come trattori, attrezzi agricoli e utensili destinati alla coltivazione. I bachi da seta non sono pignorabili fino alla formazione del bozzolo, così come i frutti non ancora raccolti non sono pignorabili prima delle 6 settimane precedenti il tempo di maturazione.

Pignoramento mobiliare

Quindi, se vi sono dei beni non pignorabili, l’ufficiale giudiziario nella stesura del suo verbale deve applicare i seguenti criteri nella scelta dei beni mobili da pignorare:

  • Il bene deve essere di facile e pronta liquidazione in base al presunto valore di realizzo in sede di asta (se il debito ammonta a 1000 €, il pignoramento mobiliare  deve avere per oggetto beni del valore complessivo con un margine di 1500 €);

  • L’ufficiale deve preferire il denaro contante, oggetti preziosi o titoli di credito, ovvero beni di sicura realizzazione.

La valutazione dei beni pignorati o da pignorare viene svolta a discrezione dell’ufficiale stesso e preferibilmente con l’aiuto e la collaborazione del debitore stesso con la presentazione delle ricevute di pagamento per poter calcolare il valore complessivo dei beni da pignorare in modo quanto più reale e per evitare di superare l’entità del credito maggiorato della metà.

La nuova frontiera digitale per le Aste giudiziarie telematiche

Il mercato immobiliare continua a subire evoluzioni e ad allargare i propri orizzonti attraverso modalità d’acquisto diverse e al passo coi tempi. Accanto alla classica trafila da compiere per l’acquisto canonico di un immobile attraverso l’appoggio di un’agenzia immobiliare come RockAgent - in grado di seguire ogni passo della compravendita dall’annuncio alla conclusione dell’affare - negli ultimi anni il fenomeno delle aste è andato ad attirare un numero sempre maggiore di potenziali clienti. La nuova frontiera di questo tipo di transazione è rappresentato dalle aste telematiche.

I vantaggi, sia in termini di velocità che di trasparenza rispetto al modello classico, sono evidenti, ma prima di lanciarsi in acquisti avventati, è sempre meglio comprendere il loro funzionamento e, nel caso si abbiano dei dubbi sulla qualità dell’immobile e sui prezzi, chiedere consigli a un professionista del settore immobiliare.
Vediamo come funzionano.

A tutti sarà capitato di sentire parlare di aste giudiziarie senza però mai prendere in considerazione l’idea di parteciparvi. In parte perché questo tipo di acquisizione porta con sé dei luoghi comuni secondo i quali tutti gli immobili oggetto di questo tipo di vendite con prezzi bassi sono di scarsa qualità e presentano dei problemi, o che tutte le aste siano in qualche modo pilotate e che sia quasi impossibile aggiudicarsene una.
Non esistono affari imperdibili o sonore fregature per definizione, ma opportunità che di volta in volta devono essere valutate attentamente e senza pregiudizi dei potenziali clienti.

L’avvento delle aste telematiche ha reso questo tipo di transazione più agevole e trasparente e permette inoltre di richiamare persone che non si sarebbero mai sognate di parteciparvi.
Il numero degli immobili messo all’asta è sempre maggiore e acquistare all’incanto permette in media di risparmiare sino al 30% sul prezzo di mercato dell’immobile.

Le aste telematiche nascono di fatto nel 2018 in seguito all’accertamento della piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche da parte del Ministero della Giustizia. Nell’ordinanza seguente viene stabilito che tutte le vendite immobiliari disposte da un giudice debbano essere effettuate in modalità telematica.
Lo scopo principale di questo provvedimento è quello di ampliare il numero di persone che possono accedere alle aste, andando oltre i limiti territoriali, è di aumentare le possibilità di guadagno.
Inoltre, con la digitalizzazione delle procedure, la gestione diventa più trasparente e verificabile e l’intero iter di acquisto e di verifica risulta essere più aderente all’andamento dei prezzi, con possibilità di aggiornamento in tempo reale.

Gestore della vendita telematica e portali riconosciuti

La figura del gestore della vendita telematica deve essere iscritta in un apposito registro tenuto dal Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero. I portali registrati sono innumerevoli e possono essere trovati facilmente grazie al sito http://gestorivenditetelematiche.giustizia.it/

Le due procedure di vendita principali delle Aste giudiziarie telematiche

  1. Vendita asincrona

Questo tipo di modalità di vendita viene effettuata in maniera totalmente telematica e si sviluppa attraverso rilanci successivi da inoltrare entro un dato lasso di tempo. Esiste un sistema di notifiche che comunica al soggetto interessato che la sua offerta è stata superata, in modo che lo stesso possa valutare se rilanciare o meno. Allo scadere del termine l’offerta più alta si aggiudica l’immobile. 

  1. Vendita sincrona

Le differenze principali con la vendita asincrona è che l’asta si svolge in tempo reale durante un evento live al quale possono partecipare sia i soggetti presenti in sala, sia quelli collegati per via telematica.
Le offerte fatto in presenza vengono inserite automaticamente nel sistema da parte del gestore della vendita, in modo da ragguagliare i partecipanti virtuali.

Come partecipare concretamente alle aste telematiche

Per poter partecipare in maniera concreta ad una delle aste giudiziarie telematiche è indispensabile come prima cosa procedere alla registrazione al sito www.astetelematiche.it. Il passo successivo prevede una normale registrazione con l’inserimento di tutte le informazioni richieste dal portale, come dati anagrafici e i vari recapiti.

Come ovvio, solo i maggiorenni posso procedere con la registrazione al sito seguendo l’apposito procedimento. Alla registrazione si può scegliere il proprio username e la password personale che saranno fondamentali per la fruizione del portale, come ad esempio per partecipare alle aste presenti sul sito.

Una volta terminata la registrazione, dovremmo aprire la mail di conferma con all’interno un link per attivare il profilo. Come per qualsiasi sito è responsabilità dell’utente salvaguardare le proprie credenziali di accesso.

Il deposito cauzionale per partecipare ad un’asta telematica

Una volta registrati sul sito e trovato l’asta per la quale si vuole presentare un’offerta bisogna ancora fare un piccolo passo. Per partecipare concretamente a una delle aste giudiziarie telematiche presenti sul sito bisogna prima versare una cauzione. Questa cauzione è pari al 10% del prezzo di partenza dell’asta. Il pagamento può essere disposto con un bonifico bancario o con una carta di credito.

Se si decide di pagare con il bonifico bancario questo dovrà essere effettuato al conto corrente presente nelle informazioni dell’asta entro i termini previsti indicando nella causale in numero della procedura, il lotto per il quale intendiamo offrire e il tribunale competente.

Se si decide di provvedere al pagamento attraverso una carta di credito, la procedura da effettuare è tutta sul sito. Al momento dell’iscrizione all’asta la procedura che va seguita è praticamente uguale a quella che si fa quando si acquista normalmente online.

Ogni utente viene identificato con uno pseudonimo in modo da garantire l’anonimato. Solo il giudice o il responsabile di vendita sono a conoscenza di tutti i nomi e i rispettivi dati dei partecipanti.

Se volete sapere anche come funzionano le spese in condominio leggete il nostro articolo "Come amministrare un condomini: Spese condominiali e altro". Per informazioni sul mutuo invece clicca qui.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.