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Il virtuale a pagamento può costituire reato

Il sesso virtuale a pagamento può costituire sfruttamento della prostituzione-
(Cassazione , sez. III penale, sentenza 08.06.2004 n° 25464)
La vendita di prestazioni sessuali via internet dietro corrispettivo assume il valore di atto di prostituzione e per questa motivazione può configurarsi il reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione a carico di persone che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento, creando i necessari collegamenti via internet, o ne abbiano tratto un guadagno.
QUanto sopra è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 8 giugno 2004 n. 25464, precisando che l'elemento caratterizzante l'atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì esclusivamente dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione.
I reati in questione sono quindi configurabili quando le prestazioni sessuali sono eseguite in videoconferenza con il fruitore della stessa, tramite internet, in modo da consentire a quest'ultimo di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, chiedendogli il compimento di atti sessuali determinati, mentre i medesimi reati vanno esclusi nell'ipotesi in cui l'utente del sito internet fruisce esclusivamente di immagini pre registrate, riferentisi a soggetti adulti, a meno che il collegamento con il sito internet non costituisca il tramite per una successiva e diversa attività di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

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