Il Telelavoro
Il Telelavoro prevede un vero e proprio contratto in cui la prestazione di lavoro è rappresentata dalle mansioni svolte in connessione attraverso un computer. I vantaggi previsti da questo tipo di contratto sono diversi.
Per le aziende che assumono, esiste prima di tutto un sostanziale risparmio economico sulla manodopera. Inoltre, fornendo ai propri dipendenti la possibilità di organizzarsi autonomamente, si prolunga la loro motivazione, il loro rendimento e la loro creatività.
Per i telelavoratori vi è una maggior libertà nel abbinare bisogni di lavoro ed esigenze personali. Da non ignorare, inoltre, il minor stress dovuto agli spostamenti e la maggiore soddisfazione nel poter autogestire la propria giornata lavorativa.
Il telelavoro è in grado di creare nuove opportunità di lavoro anche a persone svantaggiate dal punto di vista della mobilità e a persone disabili; a livello sociale poi, diminuisce di fatto il traffico, l'inquinamento e i consumi energetici di ogni cittadina che ospita aziende che assumono con questo particolare tipo di contratto.
Di seguito vengono riportate le regole stabilite dall’accordo-quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002:
• Il telelavoro viene spiegato come una forma di disposizione della prestazione lavorativa che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto di lavoro in cui l’attività di lavoro viene svolta al di fuori dei locali dell’impresa.
• Gli strumenti per l’attuazione del telelavoro sono messi a disposizione del datore di lavoro (si occupa anche della loro installazione e manutenzione).
• Il datore di lavoro deve accogliere gli strumenti necessari per assicurare la sicurezza dei dati trattati.
• Il ricorso al telelavoro è condonato alla determinazione del lavoratore e del datore di lavoro. Entrambi possono richiederlo e possono accettare o rifiutare.
• Nell’ambito della legislazione dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore si occupa dell’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
• Le disposizioni che sono previste in questo accordo rappresentano, in ogni caso, una cornice all’interno della quale scoprono grande spazio la trattativa individuale e collettiva.
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