Il Testamento: come scriverlo
Il testamento è l'atto con cui una persona detta le disposizioni di carattere non patrimoniale per il tempo in cui non sarà più in vita. Il Testamento appartiene alla categoria del negozio giuridico, nella quale si caratterizza per essere un atto unilaterale a causa di morte.
Le caratteristiche fondamentali del testamento sono la sua Revocabilità (è possibile per il testatore eliminare o modificare l'atto) la sua Unilateralità (produce i suoi effetti a prescindere dall'accettazione del chiamato all'eredità), la Tipicità (non esistono altri atti con il quale è possibile disporre delle proprie sostanze) e la sua Personalità.
Il codice civile italiano accoglie il principio del formalismo testamentario, in virtù del quale il nostro legislatore richiede per la validità del testamento una delle forme tipiche previste dal codice civile agli art. 601 e seguenti. E’ necessario distinguere tra i testamenti ordinari e i testamenti speciali. Sono testamenti ordinari il Testamento olografo (atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore), il Testamento pubblico (ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni) e il Testamento segreto (redatto dal testatore e consegnato dallo stesso testatore ad un notaio in presenza di due testimoni secondo le modalità previste dalla legge agli articoli 604-605). Sono invece testamenti speciali il Testamento in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche, il Testamento in navigazione, il Testamento dei militari o assimilati.
E’ bene sottolineare come il negozio testamentario si basa su quattro principi fondamentali:
· il principio di certezza
· il principio di personalità (alla volontà del testatore non può sostituirsi quella di un altro soggetto)
· il principio del formalismo
· il principio di revocabilità (il legislatore ha voluto assicurare la piena libertà nel regolare post mortem i propri interessi)
Il potere di revoca rappresenta l'esplicazione di quell’autonomia privata che ha dato vita al negozio testamentario. Il suo scopo è quello di dare la possibilità di eliminare il regolamento di interessi precedentemente disposto.
Il legislatore definisce il testamento come atto revocabile (la ratio della revoca è evidente: poiché si può disporre per dopo la morte e la volontà non deve avere effetti prima di tale momento, non vi è motivo di impedire che la volontà già manifestata possa essere mutata).
Il principio di revocabilità è di ordine pubblico, perché il legislatore ha vietato ogni rinunzia alla facoltà di revoca ed ha sancito la nullità di ogni convenzione con cui qualcuno dispone della propria successione. Il testamento è un atto di ordine pubblico, e come tale un negozio giuridico personalissimo.
Non è consentita la revoca del testamento al di fuori dei casi e delle forme previste. La revoca del testamento può avere ad oggetto tutto ciò che in esso può essere contenuto.
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