Il Tribunale fallimentare
Organi del fallimento
Per quanto riguarda la procedura di fallimento, esistono diverse figure ad esso preposte denominate Organi del fallimento, secondo le norme del diritto commerciale, artt. 23-41 della Legge Fallimentare.
Tribunale fallimentare
Il principale organo dedicato a presiedere sull'intera procedura fallimentare è il cosiddetto tribunale fallimentare. Il tribunale ha luogo dove è stanziata la sede principale dell'impresa che ha dichiarato fallimento, e quindi è l'organo competente a determinare le azioni che ne derivano.
Ogni provvedimento stabilito dal tribunale fallimentare è pronunciato tramite decreto.
Nel caso in cui l'impresa ha trasferito la propria sede l'anno che precede la domanda di fallimento, tale fatto non risulta determinante ai fini della competenza territoriale del tribunale stesso.
La Corte di Cassazione, infatti, può stabilire univocamente in merito ad una eventuale incompetenza da parte del tribunale fallimentare, e dunque decidere di trasmettere gli atti da un tribunale considerato incompetente ad uno dichiarato competente.
Compiti particolari
Il tribunale fallimentare possiede inoltre dei compiti particolari, che possono essere riassunti nei seguenti punti:
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nomina il giudice delegato nonché il curatore, sorvegliandone l'operato e potendoli sostituire per giustificato motivo
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opera sostituzioni nel comitato dei creditori su richiesta dei creditori
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decide controversie che esulano dalla competenza del giudice delegato o in caso di reclamo contro gli atti di quest'ultimo
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può chiedere in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti al fallito, al comitato dei creditori ed al curatore
Tutta questa serie di compiti del tribunale fallimentare vengono adottati dunque attraverso decreto, a meno di altre disposizioni.
Un tempo tali decreti risultavano inoppugnabile, mentre ora è prevista l'impugnabilità tramite reclamo in Corte d'Appello entro il termine di 10 giorni dalla notifica o ricevuta notizia.
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