Indennità di Disoccupazione L'indennità di disoccupazione ordinaria è una forma di tutela per il lavoratore, che spetta a quest’ultimo in caso di rescissione del contratto di lavoro per: scadenza del termine del contratto, licenziamento, dimissioni (solo alcuni casi). Con l’indennità di disoccupazione il lavoratore ha il diritto di ricevere un sostegno economico, secondo quanto previsto dal codice che tutela i lavoratori e che fa parte di quella branca del diritto nota come Diritto del Lavoro.
Indennità disoccupazione: come procedere
Il lavoratore interessato a richiedere l’ indennità di disoccupazione dovrà presentare la domanda di disoccupazione all'Inps, rivolgendosi al Centro per l’Impiego della propria circoscrizione, nei 68 giorni successivi al licenziamento.
Possono presentare domanda per ottener l’ indennità di disoccupazione, i lavoratori che abbiano:
• almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
• un’anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative maturata nei due anni antecedenti la data di conclusione del rapporto di lavoro.
All’ex lavoratore è così versata un’indennità di disoccupazione per lasso di tempo di 180 giorni.
Indennità disoccupazione: disposizione INPS
Da qualche anno, l’Inps ha introdotto alcune nuove disposizioni: dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 il periodo di indennità di disoccupazione è stato portato a sette mesi per i lavoratori al di sotto dei 50 anni e a 10 mesi per gli ex dipendenti over 50.
L’indennità di disoccupazione consiste un importo pari al 40% della retribuzione media percepita negli ultimi tre mesi di lavoro. L'ammontare dell’indennità di disoccupazione non può superare l’importo mensile lordo di € 819,62 nel 2005 elevato a € 985,10 per i disoccupati che ricevevano uno stipendio lordo mensile oltre € 1.773,19.
Per i lavoratori al di sotto i 50 anni che hanno richiesto e ottenuto l’ indennità di disoccupazione per il periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e il 31 dicembre 2006, spetta un’ indennità di disoccupazione pari al 50% della “vecchia” retribuzione per i primi sei mesi e il 30% per il settimo mese. A coloro che hanno superato i 50 anni invece, spetta il 50% della retribuzione per i primi sei mesi, il 40% per il settimo, l’ottavo e il nono mese e il 30% per l’ultimo mese.
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