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Indici di capacità contributiva


Nell'ambito del diritto tributario italiano, uno dei principi fondamentali vigenti in Italia, relativamente alla cosiddetta capacità contributiva, è sancito dall'art. 53 della Costituzione.

Tale articolo recita che: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

Secondo tale principio si riconoscono due tipi di diritto/dovere da parte del contribuente.

Secondo una prima ottica, ovvero dal punto di vista dello Stato, le leggi tributarie che regolano la capacità contributiva non devono colpire fatti che esulano da questa.

Da parte del contribuente, invece, questo articolo della costituzione relativo alla capacità contributiva offre una garanzia in quanto il cittadino stesso può essere esente dal pagamento delle tasse se non sussistono fatti che esprimono la capacità contributiva.

La legislazione resta comunque vaga, in quanto rimane l'incertezza di definire quella che è la corrispondenza fra il contribuente e gli indici di capacità contributiva.

La sentenza 155 del 2001 della Corte Costituzionale ha definito meglio le norme in materia di capacità contributiva: la capacità contributiva non presuppone l’esistenza necessariamente di un reddito o di un reddito nuovo, ma è sufficiente che vi sia un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi in considerazione, in termini di forza e consistenza economica dei contribuenti o di loro disponibilità monetarie attuali, quali indici concreti di situazione economica degli stessi contribuenti.

Indici di capacità contributiva

Per conoscere la capacità contributiva di un soggetto, è necessario fare riferimento ad una serie di indici, che sono il reddito, il patrimonio, il consumo, la spesa complessiva, gli incrementi patrimoniali e gli incrementi di valore del patrimonio non legati ad un'attività del soggetto passivo.

Qualora siano presenti questi valori, viene a giustificarsi la prestazione tributaria e dunque la necessità del singolo di contribuire all'economia pubblica dichiarando la propria capacità contributiva.

Per patrimonio si intende uno stock di ricchezza, determinato da un flusso di reddito.

Per reddito, si intende una quantità di ricchezza variabile da soggetto a soggetto, che si presenta attraverso un flusso destinato ad essere consumato o risparmiato.

Per consumo si intende appunto la quantità di reddito non risparmiata.

Secondo il diritto tributario italiano, questi tre indici della capacità contributiva vanno considerati non alternativi l'un l'altro.



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