Iter Legislativo
Con il termine Iter Legislativo, intendiamo il procedimento legislativo, ovvero il processo formale che porta una legge dalla sua creazione alla successiva approvazione da parte delle camere del Parlamento.
L'iter legislativo, nella Costituzione Italiana, è regolamentato nella parte II della stessa, al titolo I, sez II dagli artt. 71-74 e dai successivi regolamenti parlamentari.
Fasi
L'iter legislativo italiano è costituito da tre fasi essenziali, che sono la fase dell'iniziativa, la fase della discussione e della votazione, e per finire, la fase della promulgazione e della pubblicazione.
Fase iniziativa
Durante la fase iniziativa dell'iter legislativo, alcuni soggetti sottopongo determinati progetti di legge al Parlamento. Tale potere è riconosciuto, a norma di Costituzione, al Governo, ai Membri del Parlamento (sia deputati che senatori), al corpo elettorale (attraverso la presentazione di una proposta sottoscritta da almeno 50 mila elettori); altri soggetti che possono mettere in attuazione una legge sono i Consigli regionali, il CNEL ed organi o enti in possesso di potere legislativo.
Fase deliberativa
In questa fase dell'iter legislativo, il Presidente della Camera coinvolta assegna ad una apposita commissione parlamentare lo studio della legge in esame.
La commissione opera in tre sedi: in sede referente, oppure in sede legislativa, o ancora in sede redigente
In seguito, il procedimento legislativo ordinario va avanti assegnando il progetto di legge ad uno dei due presidenti delle camera, che la pone in discussione al Parlamento, per poi farla votare articolo per articolo e successivamente in toto.
Se la legge viene votata favorevolmente dalla maggioranza dell'aula, allora si passa all'analoga discussione nell'altra camera del Senato. Se la legge passa nuovamente indenne, si passa alla fase finale, altrimenti se ci sono piccole modifiche, il disegno di legge torna alla camera precedente, finchè non si attua l'approvazione in entrambe le Camere.
Fase integrativa
L'ultima fase dell'iter legislativo riguarda promulgazione e pubblicazione della legge, diritto che spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica, il quale può decidere la non promulgazione: in questo caso la legge torna alle Camere per subire le modifiche del caso.
Se il disegno di legge viene comunque approvato per la seconda volta dalle camere, il Presidente è obbligato alla promulgazione.
Dopo massimo 30 giorni dalla promulgazione, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore dopo 15 giorni.
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