L'adozione Internazionale
L'adozione è un istituto che garantisce ai minorenni il diritto a vivere in una famiglia diversa da quella d’origine. Nel 1993 venne stilata la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale nota come Convenzione dell’Aja. L'adozione internazionale viene in questo modo identificata come un’occasione per dare una famiglia ai minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato.
La Legge del 4 maggio 1983 affermava che “l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome”. La legge ha pensato la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale o in uno stato estero aderente alla Convenzione dell'Aja. Nel caso di adozione internazionale lo stato estero ha la possibilità di introdurre dei criteri restrittivi rispetto alla legge italiana. I requisiti italiani sono in questo senso:
- Gli adottandi devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni.
- La differenza di età tra gli adottandi e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni.
- Gli adottandi devono essere idonei ad educare ed istruire.
Le coppie italiane devono prima di tutto individuare quale sia il Tribunale per i minorenni di competenza. La dichiarazione di disponibilità all'adozione può dunque essere inviata. Il tribunale si rivolge allora ai servizi sociali presenti sul territorio. I Servizi Sociali di conseguenza giudicano l’idoneità a educare ed istruire dei genitori che si sono proposti.
Consultata la relazione, il Tribunale, dichiara l'idoneità o l'insussistenza dei requisiti all'adozione della coppia. Si parla di rischio giuridico quando si parla della possibilità che il minore ritorni alla famiglia di origine durante un periodo di collocamento provvisorio definito dal Tribunale. Una volta avuto il via libera la coppia firmerà il decreto di affido preadottivo della durata di un anno. Al termine di questo, l'adozione sarà considerata definitiva.
L'adozione internazionale è dunque l'adozione di un minore il cui stato di abbandono sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero. La procedura di adozione avviene davanti alle autorità del Paese di riferimento.
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