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L'Assegno Divorzile


In caso di divorzio il tribunale concorda alcuni obblighi di natura economica per i coniugi. Il coniuge, deve adempiere ai doveri economici e riconoscere all’ex consorte l’assegno divorzile e versare l’assegno di mantenimento per i figli. Per garantire questi doveri, il tribunale può stabilire che il coniuge presti garanzia reale o personale.

Secondo quanto stabilito dell’articolo 2818 del codice civile, la sentenza del giudice rappresenta un titolo per iscrivere un’ipoteca sui beni del coniuge obbligato; in questo modo si tutela a tutti gli effetti il coniuge beneficiario al ricevimento dell’assegno divorzile di cui sopra. Per garantire il diritto del creditore, il giudice, ha la facoltà di ordinare il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno.

In caso di inadempimento il coniuge creditore può dunque ricorrere alle azioni esecutive per il recupero credito. Il coniuge beneficiario, può querelare l’ex consorte che rischia di essere punito con la reclusione e con il pagamento di una multa. Nel momento in cui l'obbligato non versi l’assegno divorzile è possibile agire nei confronti di terzi che sono suoi debitore. I terzi sono obbligati a versare le somme di denaro dovute al coniuge beneficiario.

Il datore di lavoro per esempio non può versare all’ex coniuge creditore più della metà della somma dovuta all’inadempiente. L’obbligato può dunque ricorrere al tribunale in camera di consiglio per trasformare la sentenza del giudice sia per l’affidamento della prole che per gli obblighi economici. L’ex coniuge può ricorrere in appello invece contro la sentenza di divorzio. In questa situazione la sentenza è presa nuovamente in esame dal giudice di secondo grado.



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