Come avviene l'assegnazione della Casa coniugale
Nel momento in cui avviene la separazione il giudice stabilisce a chi destinare l’utilizzo della casa coniugale. Il primo criterio che viene utilizzato per l’assegnazione è quello di attribuire la casa coniugale al coniuge a cui è affidata la prole. In ogni sentenza per l’assegnazione della casa coniugale il giudice giudica le condizioni economiche dei consorti e applica il principio disciplinato dall’articolo 155 C.C. e dall’articolo 6 . L. 898/70 che identifica l’assegnazione della casa coniugale al coniuge a cui sono affidati i minori.
E’ dovere del coniuge separato comunicare eventuali cambiamenti di residenza o domicilio, entro trenta giorni dalla variazione stessa. Nel caso di mancato avviso, l’ex coniuge deve risarcire il consorte per il danno provocato. Nel caso di separazione tra coniugi senza figli, l’utilizzo della casa coniugale è regolato dalle comuni norme di locazione.
Se l’abitazione familiare è in locazione occorre comunicare al proprietario chi è il coniuge che ha ottenuto l’assegnazione della casa. Nel momento in cui l’abitazione è proprietà comune, l’assegnazione stabilita dal tribunale può essere trascritta nei registri immobiliari in modo da essere opponibile al terzo acquirente. Il coniuge separato ha dunque il diritto all’intera pensione di reversibilità nel caso di morte dell’ex consorte.
La scelta del tribunale deve proteggere il coniuge più debole sotto il profilo economico. Il coniuge non affidatario ha diritto al mantenimento (che può essere corrisposto con assegni mensili o in un’unica soluzione). La liquidazione in un’unica soluzione è possibile, previo accoro delle parti, quando il giudice ritiene equo l’importo da corrispondere.
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