La Cassa Integrazione Guadagni ordinaria
Nell'ambito delle integrazioni salariali, il nostro ordinamento prevede due diversi tipi di intervento, uno ordinario, c.d. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIG) e uno straordinario, cd. Cassa Integrazione Guadagni straordinaria (CIGS) applicabili nei settori dell’industria, dell’agricoltura e dell’edilizia.
Vediamo nello specifico il primo tipo, quello della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
Cassa integrazione guadagni ordinaria
Ai sensi della L. 164/1975 l'integrazione salariale ordinaria è prevista per tutte le aziende industriali per sospensione dell’attività produttiva o riduzione dell’orario di lavoro conseguenti a:
- situazioni aziendali dovute da eventi transitori non imputabili all’imprenditore
- situazioni temporanee del mercato che non mettano in dubbio la ripresa della normale attività produttiva
In tali ipotesi la legge prevede che il datore di lavoro eroghi, per conto dell’INPS (che poi rimborsa le somme anticipate), a favore dei lavoratori un’indennità (integrazione salariale appunto) pari all’80% della retribuzione globale di fatto che ad essi sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.
Beneficiari della CIG
Hanno diritto all’integrazione i lavoratori con qualifica di operaio, impiegato e quadro, sono quindi esclusi da tale trattamento i dirigenti.
La durata massima dellaCassa integrazione guadagni ordinaria è di 3 mesi continuativi, eccezionalmente prorogabili di 3 mesi in tre mesi fino ad un massimo di un anno. Se l’integrazione è concessa per periodi non continuativi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.
Per beneficiare dell’integrazione salariale l’impresa deve presentare apposita domanda all’inps, se l’imprenditore omette di presentare tempestivamente tale domanda e fa decadere i lavoratori dal diritto al trattamento, è tenuto a corrispondere ad essi una somma equivalente.
Lucia Cavalli
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