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La compravendita


Per compravendita si intende, secondo gli art. dal 1470 fino al 1509 del codice civile italiano, un contratto disciplinato da tale legislazione.

Nel codice è denominata semplicemente vendita, ed è definita come quel contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Soggetti

Nella compravendita esistono due parti in ballo: il venditore, definito anche alienante, che trasferisce il diritto, ed il compratore, detto anche acquirente, che è obbligato a pagare una somma di denaro come corrispettivo.

Vediamo ora quali tipi di compravendita esistono.

Vendita alternativa

Questo tipo di compravendita prevede che il trasferimento non si verifichi fin quando venga sistemata la scelta fra due o più cose dedotte in obbligazione.

Vendita di cosa futura

In questo tipo di compravendita, nel momento in cui l'oggetto in ballo viene ad esistere, la proprietà passa al compratore. Ad esempio quando si acquista un appartamento sulla carta e questi passa al proprietario nel momento in cui la casa è pronta ed edificata.

Nel caso l'oggetto non venga ad esistere, il contratto è considerato nullo.

Vendita di cosa generica

In questo tipo di compravendita, il passaggio della proprietà in oggetto viene effettuata quando l'oggetto risulta distinguibile in merito alla categoria di appartenenza (vendita di una motocicletta).

Vendita di cosa altrui

Questa compravendita è disciplinata dagli artt. 1478 - 1479 c.c. In questo caso, l'oggetto della compravendita è la cosa di qualcun altro. L'alienante ha dunque l'obbligo di far acquistare la proprietà della cosa all'acquirente, in maniera diretta o per trasferimento tramite terzi.



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