Portal Diritto di Enrico Mainero
martedì 6 gennaio 09 - 14:16
Per la pubblicità su questo sito | CANALE DEL NETWORK DA 8 MESI   

  Canali Network: Roma | Milano | Napoli | Torino | Salerno | Sicilia | Sardegna | Sport | Cinema | Spettacolo | Politica | Economia | Società | Cultura | Viaggi | Shopping | Promozioni
  Home | Chi Siamo | Pubblicità  | Rss | Forum Email | portaldiritto di Enrico Mainero
Le Amministrazioni
Sanzioni Penali
Debiti e Crediti
Controversie Civili
Tutto sul Lavoro



Iscriviti alla newsletter

Pubblica il tuo banner
a soli 49 euro +iva

20 mila visualizzazioni
del banner in 365 giorni
con Sponsor Year


 

 

 

segnala il tuo sito web gratis | aggiungi ai preferiti | fai di questo sito la tua home page  

La filosofia del diritto

La Filosofia del diritto, disciplina attinente sia alla filosofia che al diritto,studia le questioni fondamentali della legge e dei sistemi legali, quali "cos'è il diritto?", "quali sono i criteri di validità legale?", "quali sono i legami tra diritto e morale?" e molte altre domande analoghe.

I fondamenti filosofici del diritto
L'interrogativo che in sostanza ha avuto più attenzione da parte dei filosofi del diritto è "Cos'è il diritto?". Parecchie scuole di pensiero hanno fornito risposte diverse e contrastanti, di cui le più influenti sono le seguenti.

Giusnaturalismo
Il giusnaturalismo, anche noto come dottrina del Diritto Naturale, è caratterizzato da un importante dualismo secondo il quale al di sopra dell'ordinamento statale positivo si suppone un ordinamento naturale, una idea di natura o razionale, il quale pretende che il diritto positivo gli corrisponda: tale ordinamento superiore è la giustizia, o meglio, l'ideale di una giustizia immaginata in un modo qualsiasi. I suoi sostenitori sono andati per secoli alla ricerca del fondamento assoluto con cui giustificare i diritti umani. Essi erano animati dalla profonda convinzione che a forza di accumulare e vagliare ragioni e argomenti, prima o poi si sarebbe trovata la ragione o l'argomento ultimo, indiscutibile, a cui nessuno avrebbe potuto resistere. I Giusnaturalisti del XVII e XVIII secolo credettero di averla individuata nella natura o essenza dell'uomo, soltanto grazie alla quale un qualsiasi diritto umano acquisito avrebbe potuto esserlo una volta per tutte.

Il carattere assolutistico della dottrina del Diritto Naturale si ravvisa nei due noti dogmi del razionalismo etico, definiti anche come le due illusioni del Giusnaturalismo (Bobbio): il primo consiste nella persuasione che i valori ultimi si possano dimostrare come teoremi (Hobbes); il secondo, che basta averli dimostrati, cioè resi in un certo qual modo irresistibili e inconfutabili, perché possano essere attuati. Secondo i giusnaturalisti, dunque, dimostrare la razionalità di un valore è condizione non già necessaria ma sufficiente per la sua attuazione. Quindi, mentre il primo dogma assicura la potenza della ragione, il secondo ne assicura il primato (Bobbio). Ad ogni modo, nonostante la dottrina del Diritto Naturale sia stata notevolmente presente e influente nella storia del diritto, il che è comprovato dall'esperienza Europea dello ius commune (XII-XVIII sec.) nel quale il diritto naturale non solo è scritto ma persino applicato in giudizio, essa è entrata in crisi già nel settecento a causa delle forti contraddizioni interne alla teoria; crisi coadiuvata dal sorgere, nella seconda metà del settecento, di nuovi indirizzi filosofici, fra i quali un notevole peso l'ha avuto l'Immanentismo, al quale non può non aggiungersi, all'inizio del XX sec., l'orientamento storicistico. Proprio con l'avvento del relativismo storico si è sciolto definitivamente ogni dubbio sulla ricerca di un fondamento, che ora si ritiene generalmente essere solo temporalmente e culturalmente relativo.


Positivismo giuridico
Il positivismo giuridico è quell'indirizzo giusfilosofico secondo il quale il diritto se è naturale non è diritto e se è diritto non è naturale. Più precisamente, i suoi rappresentanti ritengono che la giustizia sia soltanto un ideale irrazionale, il cui contenuto non può costituire in alcun modo oggetto della conoscenza scientifica, cioè di una conoscenza razionale orientata verso l'esperienza, proprio come l'idea platonica. All'uomo, dice il giuspositivista, senza per questo disconoscere che la giustizia sia comunque utile alla volontà e all'azione umana, è dato solo di conoscere il diritto positivo come oggetto di ricerca, cioè il diritto così come è presentato agli organi legislativi, giudiziari, amministrativi e ai sudditi dai testi giuridici. Sotto questo aspetto essa pare essere una teoria giuridica tendenzialmente più realistica rispetto a quella del Diritto Naturale. Un'importante teoria giuspositivistica fu quella di Jeremy Bentham, successivamente resa popolare dal suo discepolo John Austin. La versione di Austin del Giuspositivismo era basata sull'idea di legge come comando del sovrano, reso efficace dalla minaccia di punizione. Da ciò è nata la teoria dell'efficacia dell'ordinamento giuridico secondo la quale il diritto deve essere positivamente considerato come una specifica tecnica sociale per cui il legislatore raggiungerà o tenterà di raggiungere la stato sociale che desidera, collegando al comportamento umano ritenuto (dal legislatore) socialmente nocivo un determinato atto coattivo dello Stato. Ed è con la minaccia di tale atto coattivo, avvertito dai sudditi come un male da evitare, che l'ordinamento giuridico persegue l'intento di indurre gli uomini a tenere un comportamento contrario (quello desiderato). Ciò deriva dalla concezione d'illecito elaborata dalla dottrina positivistica del XIX sec., secondo la quale illecito è quel dato comportamento umano posto nella proposizione giuridica come la condizione al quale è unito l'atto coattivo dello Stato, posto nella proposizione stessa come la conseguenza giuridica e solo per questo la condizione è qualificabile come illecito e la conseguenza giuridica come conseguenza dell'illecito. In altre parole, mentre nella legge naturale la forma della connessione dei fatti è la causalità (se c'è A, deve necessariamente esserci B), nella legge giuridica è l'imputazione (se c'è A, deve esserci B; senza che ciò dica nulla sul valore morale o politico di tale rapporto).

La tradizione della teoria positivistica del XIX sec. è stata continuata dalla Dottrina Pura del Diritto (che sostanzialmente ne rappresenta la storica evoluzione giuridica, ma in senso più radicale), il cui esponente più rappresentativo è indubbiamente il giurista cecoslovacco Hans Kelsen, noto per la sua teoria normativistica(e giuspositivistica)del diritto. Va detto anzitutto che Kelsen è un immanentista nella misura in cui mostra una continua tendenza a eliminare tutti i dualismi (individuo e comunità; stato e diritto; diritto statale e diritto internazionale...) nei quali si articolano gli ordinamenti giuridici che osserva, riducendoli ad unità. Kelsen si sforza di purificare il diritto. Staccarlo il più possibile dalla natura da cui promana e liberarlo da ogni legame con i fenomeni dello spirito, in ispecie la morale, che lo contaminano; tenta di ridurlo al suo proprium normativo, privo di ogni elemento che possa trascenderlo in quanto mezzo. Lui, dunque, ritiene che se si considera l'ordinamento giuridico (positivo) come ordinamento normativo e la scienza giuridica come scienza limitata esclusivamente alla conoscenza di norme giuridiche (positive), si delimita il diritto di fronte alla natura e la scienza del diritto, come scienza normativa, rispetto a tutte le altre scienze che tentano di spiegare i fenomeni o gli accadimenti naturali mediante la legge di causalità. Fenomeni i quali, qualificati dalle norme giuridiche, si presentano come atti giuridici. Dunque, la Dottrina Pura del Diritto, come specifica scienza giuridica, considera le norme giuridiche come strutture qualificative volute o rappresentate.

Tuttavia, il normativismo kelseniano è teoria formalistica del diritto, per cui la norma valida è quella posta in essere nel modo stabilito dall'ordinamento giuridico. La dottrina Pura del Diritto, infatti, attribuisce alla norma fondamentale il cd. fondamento ipotetico, vale a dire se la Costituzione si presuppone valida allora sarà valido l'intero ordinamento che su di essa si fonda. Ma presupporre la validità di una norma non significa giustificarne l'obbligatorietà, che pertanto resta sempre e del tutto ricusabile (Cotta).


Realismo giuridico
Il realismo giuridico, americano e scandinavo, offre una teoria non già formalistica ma fattualistica della validità del diritto. Dunque, secondo i suoi rappresentanti valida è la norma sorretta dalla pressione psicosociologica dell'intero ordinamento giuridico. In altri termini, il diritto è valido in quanto le sue norme sono effettivamente applicate, sia perché i cittadini le rispettano sia perché i giudici hanno il potere di farle rispettare. Tuttavia, vi è chi ritiene (così Cotta) che tale dottrina giuridica non fornisca alcuna giustificazione della validità della regola ma solo una spiegazione della sua obbedienza, ragion per cui essa sarebbe sempre e del tutto ricusabile.


Teoria interpretativa
La teoria interpretativa (cui si ricollega l'ermeneutica giuridica) sostiene che la legge non è un insieme di dati o di fatti, ma è ciò che gli uomini di legge tendono a costruire o ottenere quando mettono in pratica la loro gerarchia di valori morali.


Sviluppi recenti
Nel ventesimo secolo due giuristi hanno influenzato profondamente la filosofia del diritto. Sul continente, Hans Kelsen è stato il teorico più importante e la sua nozione di Grundnorm o norma legale ultima e fondamentale è ancora influente.

Nel mondo anglosassone la figura più influente fu H.L.A. Hart, il quale sosteneva che il diritto dovrebbe essere capito come un sistema di norme sociali. Hart rifiutava l'idea di Kelsen che le sanzioni fossero essenziali per la legge e che un fenomeno sociale normativo, come il diritto, potesse essere basato su fatti sociali non normativi. La teoria di Hart, per quanto apprezzata diffusamente, fu criticata da svariati filosofi del diritto della fine del ventesimo secolo, tra cui Ronald Dworkin, John Finnis e Joseph Raz.

Negli anni recenti, le dispute sulla natura del diritto si sono accentrate su due argomenti. Il primo di essi è una diatriba tra due scuole di pensiero all'interno del positivismo giuridico.

La prima scuola è detta giuspositismo esclusivo ed è associata al punto di vista che la validità legale di una norma non possa mai dipendere dalla sua validità etica.
La seconda scuola è detta giuspositivismo inclusivo ed è associata al punto di vista che le considerazioni etiche possono determinare la validità legale di una norma, ma ciò non avviene necessariamente. Qualsiasi teoria sostenga che ci sia un legame "necessario" tra diritto ed etica non sarebbe una forma di positivismo giuridico.
La seconda disputa importante degli anni recenti riguarda la teoria dell’interpretazione giuridica, un punto di vista associato strettamente a Ronald Dworkin. Una teoria interpretativa del diritto sostiene che i diritti ed i doveri legali sono determinati dalla migliore interpretazione delle pratiche politiche all’interno di una comunità. In base alla teoria di Dworkin di legge come integrità l’interpretazione ha due aspetti. Per eseguire un’interpretazione, la lettura di un testo deve soddisfare il criterio dell’adeguatezza. Ma, tra le interpretazioni adeguate, Dworkin sostiene che quella corretta è quella che mette nella loro luce migliore le pratiche politiche della comunità, cioè fa di esse "il meglio possibile".


Teorie normative del diritto
La filosofia del diritto si interessa poi alle teorie normative del diritto, le quali studiano gli indirizzi ed i fini del diritto.

Quali teorie politiche ed etiche forniscono i fondamenti del diritto? Nella filosofia morale e politica contemporanea ci sono tre approcci influenti, riflessi in distinte teorie normative del diritto.

L’Utilitarismo è il punto di vista secondo il quale la legge dovrebbe essere formulata in modo da fornire i migliori risultati. Storicamente esso si associa al filosofo Jeremy Bentham. Nella filosofia del diritto contemporanea l’approccio utilitaristico è spesso sostenuto da studiosi nel campo dell’analisi economica del diritto.
La Deontologia è il punto di vista secondo il quale la legge dovrebbe proteggere l’autonomia, la libertà ed i diritti individuali. Il filosofo Immanuel Kant formulò una teoria deontologica del diritto, che comunque non è la sola possibile. Un approccio deontologico contemporaneo è quello del filosofo del diritto Ronald Dworkin.
Le teorie morali areteiche, come l’etica della virtù contemporanea esaltano il ruolo del carattere nella morale. La giurisprudenza della virtù è il punto di vista secondo il quale le leggi dovrebbero promuovere lo sviluppo di un carattere virtuoso nei cittadini. Questo approccio si associa storicamente ad Aristotele. La giurisprudenza della virtù contemporanea è ispirata dalle opere filosofiche sull’etica della virtù.
Ci sono molti altri approcci normativi alla filosofia del diritto, tra cui la teoria critica del diritto e le teorie libertarie del diritto.

Approcci filosofici a problematiche legali
I filosofi del diritto si interessano ad una varietà di problemi filosofici che nascono in particolari ambiti legali, come il diritto costituzionale, il diritto contrattuale, il diritto penale e la responsabilità civile.

Così la filosofia del diritto classifica questi svariati argomenti come teorie del diritto contrattuale, teorie sulla punizione dei criminali, teorie della responsabilità civile e la questione se sia giustificata una revisione giudiziaria.

diventa amico di questo sito su Facebook
conoscerai gli autori del network e gli altri lettori


Scrivi la tua opinione sull'argomento
le tue opinioni saranno pubblicate nello spazio Forum


Il tuo nome

(facoltativo)





Voci correlate

  • diritto (voci correlate)
  • Diritto

    Concetto di diritto

    Diritto naturale

    Ordinamento giuridico

     
     

    Filosofia del Diritto

    Altre news
    sugli argomenti









    Iscriviti alla newsletter

    Se vuoi seguire le novità e gli aggiornamenti di questo sito, iscriviti alla nostra newsletter. Ti potrai cancellare dal servizio in qualsiasi momento.

    scrivi la tua email

     

    Pubblica il tuo banner a soli 49 euro +iva


    portaldiritto

    Il PIL

    Estinzione del Reato

    L'Ipoteca

    Le Obbligazioni

    Calcola gli Ammortamenti

    Social Card

    Modello per Curriculum

    Apprendistato

    Dimissioni

    Motivazioni Licenziamento

    Quattordicesima

    Separazione

    Assegno Divorzile

    Calcola Mutuo

    Governo Italiano

    Camera dei Deputati

    Senato della Repubblica

    Ministero dell'Interno

    Corte Costituzionale

    Camera di Commercio

    Osservatorio Famiglia

    Garante Privacy

    Il Portale del Cittadino

    Amministrazione d'Impresa

    CGIL

    CISL

    UIL

    Confindustria

    Parlamento Europeo

    Banca Europea


    Altri articoli
    su argomenti simili
    24/12/2008
    Avvocati di Torino: gli indirizzi dei migliori Studi

    16/12/2008
    La Vicenda De Magistris:il sistema criminale politica-massoneria

    12/12/2008
    Cosa spetta per la Paternità: Permessi, Ferie

    04/12/2008
    I Permessi Retribuiti

    03/12/2008
    Legge e diritti del malato: il Certificato Medico


    News Social Network

    News diritto

    News filosofia

     

    Network news
    06/01/2009
    E´ nato l´Urban Center di Rivarolo Canavese, Torino

    06/01/2009
    Neve a Torino - Aggiornamento delle ore 12.46 (martedì 6 gennaio)

    Network videonews

    Tutte le videonews

     



    Site Map: Archivio pagine web | Pagine più lette di oggi Archivio news: 200901 - 200812 - 200811 - 200810 - 200809 - 200808 - 200807 - 200806 - 200805 - 200712 - 200711 - 200710 - 200709 - 200708 - 200707 - 200706 - 200705 - 200704 - 200703 - 200702 - 200701 -
      portale di Enrico Mainero (DIRITTO) pagina pubblicata in 2 secondi
    Note Legali: questo sito web è di proprietà di Enrico Mainero a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testali e grafici pubblicati sul sito - email portal.diritto@gmail.com
    Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative Commons salvo diverse indicazioni
    Alcune foto presenti sul sito sono state prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
    Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione del sito - Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti.
    per la pubblicità su internet