La legge sul risparmio energetico del 2008 (55%)
Ci sembra opportuno parlarne in questo che si mostra un momento piuttosto delicato dal punto di vista economico. E’ infatti uscito il nuovo decreto attuativo per la legge sul risparmio energetico con le modifiche legate alla finanziaria 2008.
E’ stata modificata la scadenza per la comunicazione della fine lavori relativa agli interventi sul risparmio energetico per accaparrarsi il bonus del 55%. Per i lavori, che si concluderanno nel triennio tra il 2008 e il 2010, la comunicazione dovrà essere spedita dal sito dell’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori. Vengono date dunque delle indicazioni anche per le opere iniziate nel 2007.
Il decreto è scaricabile in formato PDF. Nel seguente pezzo riportiamo i punti chiave della legge sul risparmio energetico del 2008 (55%).
Nell’articolo 1 della legge sul risparmio energetico del 2008 (55%):
6-bis. Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore (COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l’elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate così come definito dalla decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas.
6-ter. Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER), si intende il rapporto tra
la produzione di freddo e l’elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate così come definito dalla medesima decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
Nell’articolo 4 della legge sul risparmio energetico del 2008 (55%):
1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), c) e d), sono tenuti a:
a) acquisire l’attestato di certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all’articolo 5;
b) trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all’allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui al comma 1, lettera a);
2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4, concernente l’installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all’allegato F al presente decreto.
1-ter. Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.
1-quater. Il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.
2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare, sia effettuato più di un intervento fra quelli per i quali è possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.
Nell’articolo 5, relativo all’Attestato di certificazione e di qualificazione energetica:
4- bis. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 le attestazioni di cui al presente articolo non sono richieste per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4 concernente l’installazione di pannelli solari.
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