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La procedura di mobilità


Molto spesso sentiamo parlare nell'ambito lavorativo della cosiddetta Procedura di mobilità, che non va confusa con il normale licenziamento.

Tale procedura si inserisce nell’ambito dei licenziamenti collettivi ed è disciplinata dalla legge 223/1991.

La procedura di mobilità è finalizzata a consentire il controllo sindacale dell’effettività delle ragioni poste a base delle riduzioni di personale e a favorire la conclusione di accordi sindacali che evitino i licenziamenti o ne riducano il numero. È quindi una procedura diretta a tutelare i lavoratori.

La legge individua due ipotesi in cui è possibile avviare la procedura di mobilità:

  • nel caso di un’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale e che, nel corso di attuazione del programma predisposto per il superamento della crisi aziendale o per la ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione dell’azienda ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative.

  • nel caso delle imprese (oggi anche di datori di lavoro privato non imprenditori che occupano più di 15 lavoratori) che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione dell’attività, intendano effettuare almeno 15 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in un’unità produttiva o in più unità produttive collocate nella stessa provincia.

Al verificarsi di queste ipotesi l’impresa interessata avvia la procedura di mobilità comunicando alle RSA e alle rispettive associazioni di categoria l’intenzione di voler licenziare i lavoratori in esubero.

Lo scopo di tale comunicazione è quello di consentire alle organizzazioni sindacali di valutare la situazione e tentare strade alternative a quella del licenziamento.
Infatti, possono, entro 7 giorni dal ricevimento dell’informativa, richiedere un esame congiunto per vedere se è possibile collocare diversamente i lavoratori che si vogliono licenziare.

Nel caso in cui tale esame abbia esito negativo l’imprenditore può porre in mobilità i lavoratori eccedenti, dandogli comunicazione per iscritto.

Nell'attuazione della procedura di mobilità i dipendenti, il datore di lavoro deve attenersi ai criteri stabiliti con accordo sindacale o, in mancanza, tenendo conto:

  • dei carichi di famiglia
  • dell’anzianità
  • delle esigenze dell’impresa.

I lavoratori collocati in mobilità sono iscritti in una speciale lista di collocamento (detta appunto Lista di Mobilita) che è finalizzata ad agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre i lavoratori collocati in tale lista hanno diritto di precedenza qualora l’imprenditore che li ha licenziati provveda a nuove assunzioni nei 6 mesi successivi.

Se il lavoratore iscritto nella lista di mobilità è stato licenziato da un’impresa rientrante nel campo di applicazione della CIGS ha diritto ad un’indennità di mobilità che è erogata per massimo 12 mesi ( purché il lavoratore abbia un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.)

Il periodo di indennità può essere prorogato a 24 mesi per i lavoratori con più di 40 anni e a 36 mesi per quelli con più di 50 anni.

Tale indennità è commisurata al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale per i primi 12 mesi, dopodiché è ridotta all’80% del medesimo trattamento.



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