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La società semplice


Nell'ambito giuridico delle società italiane, viene definita come società semplice quella più elementare.

La società semplice infatti non può essere utilizzata per esercitare una attività commerciale, e a partire dal 2001 va comunque iscritta presso la sezione speciale del registro delle imprese per le seguenti ragioni: come funzione dichiarativa, per finalità di pubblicità legale; per assolvere alla funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

Il vantaggio della società semplice è che comunque non è soggetta al fallimento.

Giurisdizione

Dal punto di vista giuridico, la disciplina della società semplice è disposta dagli articoli 2251 – 2290 del Codice Civile. Si tratta dello stesso trattamento rivolto alle altre società personali, a parte quanto specificato negli articoli 2293 e 2315, che contengono norme precise sulle società personali.

Per quanto previsto dall'art 2249 del codice civile, secondo comma, la società semplice risulta essere il regime residuale per l'attività societaria non commerciale, a cui deve farsi riferimento nell'evenienza in cui i contraenti della società non abbiano deciso di aderire ad un diverso tipo sociale.

Costituzione

Per formare la società semplice, viene stipulato un contratto sociale, definito anche atto costitutivo, il quale non è soggetto a forme speciali di natura giuridica, eccezion fatta per quella serie di richieste generate dalla natura dei beni conferiti.

Il contratto della società semplice può stipularsi anche verbalmente, determinato le cosiddette società di fatto. Al termine del contratto, l'atto costitutivo può comunque venire modificato in qualsiasi momento all'unanimità dei soci, a meno che non sia previsto in maniera diverso dallo stesso atto costitutivo.

Al momento della costituzione della società semplice, ogni socio va ad assumersi l'obbligo di effettuare i cosiddetti conferimenti, ovvero può apportare alla società quella serie di beni e servizi utili e necessari all'esercizio dell'attività economica.

Beni e servizi

Il socio può apportare alla società semplice beni in natura (mobili e immobili), in termini di proprietà o in godimento. Altri beni della società sono denaro, crediti e l'attività lavorativa stessa del socio.



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