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La tenuta del libro unico INAIL

Affidare al professionista la tenuta del libro unico evita all'impresa la preventiva richiesta di vidimazione all'Inail del rilevatore elettronico delle presenze. La vidimazione non sarebbe necessaria anche se l'azienda decidesse di continuare a rilevare le presenze su supporto cartaceo. Sono i chiarimenti della Fondazione studi del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ai quesiti inviati da imprese e professionisti alla casella di posta elettronica quesitilibrounico@consulentidellavoro.it. I dubbi riguardano la tenuta del libro unico del lavoro negli aspetti più operativi e i soggetti destinatari del nuovo obbligo.
È stato chiesto di conoscere quando potrà essere fatta la comunicazione all'Inail delle ditte in carico presso il professionista e se essa ha validità già dal periodo transitorio. La Fondazione ha precisato che, entro il termine del periodo di paga di dicembre 2008, il consulente e gli altri soggetti autorizzati dalla legge 12/79, già in possesso della numerazione unica, dovranno comunicare all'Inail l'elenco delle aziende assistite con modalità telematiche, che saranno rese note dall'Istituto nelle prossime settimane.
Diversa è la comunicazione alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio; dovrà essere indicata la sede in cui risiedono i documenti del lavoro affidati dall'azienda al professionista. La comunicazione che va fatta con raccomandata – non è prevista (al momento) una forma di trasmissione telematica – sarà efficace già durante il periodo transitorio dal momento che, come spiegato dal ministero del Lavoro con la circolare 20/2008, al "vecchio" libro paga si applicano le regole di tenuta, conservazione ed esibizione previste dall'articolo 39 del decreto legge 112/2008.
Inoltre, ricorda la Fondazione studi, non è più previsto l'adempimento relativo all'invio dei prospetti riepilogativi dei fogli paga elaborati ogni mese. È stato chiesto se nel libro unico del lavoro, oltre ai dati identificativi dei lavoratori somministrati, dovranno essere indicati anche quelli dei lavoratori provenienti da cooperative di produzione e lavoro, utilizzati ad esempio per prestazioni di pulizia e facchinaggio. Gli esperti della Fondazione studi hanno precisato che per questi lavoratori non è necessaria alcuna indicazione.
Quanto ai soggetti che devono risultare iscritti nel libro, un professionista ha chiesto se l'obbligo di iscrivere i lavoratori a progetto riguarda anche le associazioni sportive iscritte alle federazioni i cui percipienti non superano il compenso di 7.500 euro. La risposta è stata affermativa: l'iscrizione nel libro unico del lavoro è obbligatoria per ogni tipo di collaborazione coordinata e continuativa.
Molti quesiti hanno riguardato la possibilità che più professionisti possano continuare a gestire il libro unico della stessa azienda, che possiede più unità produttive sul territorio nazionale. Il tema verrà discusso domani in una riunione presso il ministero del Lavoro.
fonte - ilsole24ore.it

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